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L’autonomia statutaria delle regioni (art. 123 cost.): contenuto degli statuti


Contenuto, il contenuto degli statuti ordinari deve riguardare necessariamente da un lato la “forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento”, dall’altro “l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali”.
Il contenuto “costituzionalmente obbligatorio”, che tutti gli statuti debbono avere, si spiega con il fatto che lo statuto è il fondamentale strumento organizzativo con cui va completato il quadro normativo di massima delineato dal Titolo V della Costituzione.
Ci si chiede, però, se gli statuti possano andare oltre.
E’ abbastanza diffusa l’idea che negli statuti regionali trovino non illegittimamente collocazione disposizioni che dettano norme “programmatiche” sugli obiettivi e sui criteri di fondo cui si deve ispirare l’azione della Regione.
In proposito, la Corte costituzionale ha ritenuto che proclamazioni di questo tipo non abbiano alcuna efficacia giuridica ed esplichino semplicemente una funzione culturale e politica, ma non normativa.

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