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Trasparenza delle condizioni contrattuali

Il titolo VI del t.u.b. agli artt. 115 e seguenti individua una serie di obblighi che le banche devono rispettare nell’intrattenere rapporti con la clientela. Questi obblighi si applicano a tutti i contratti bancari e a tutti i contratti finanziari. Sono previsti obblighi sia di forma che di sostanza.
Art. 115 (ambito di applicazione): sono sottoposti a queste norme le banche, gli intermediari finanziari e altri soggetti individuati dal Ministro dell’economia che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica.
Art. 116 (pubblicità delle condizioni economiche dei contratti): in ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio. Non può essere fatto rinvio agli usi pena la nullità del contratto.
Con riguardo ai titoli di Stato, il Ministro dell’economia, sentita la Consob e la Banca d’Italia, stabilisce:
- Criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
- Criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
- Gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell’attività di collocamento.
Il CICR:
- Individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
- Detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- Stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- Individua gli elementi essenziali che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi forma siano effettuati.
Infine, le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico.
Art. 117 (forma del contratto): i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.  I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri n caso di mora. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Qualora nel contratto sia prevista una clausola che rinvia agli usi per la determinazione degli interessi, questa viene considerata nulla e al suo posto gli interessi sono calcolati in base al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze , emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.
Art. 118 (modifica unilaterale dei contratti): nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Art. 119 (comunicazioni periodiche alla clientela): nei contratti di durata le banche (o gli altri soggetti previsti dall’art. 115) forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Art. 120 (calcolo delle valute): gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Tratto da DIRITTO BANCARIO di Fabio Muzzolu
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