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L’appello al pubblico risparmio nel Testo Unico


Il T.U. n. 58 del 1998 conosce due tipi di “appello al pubblico risparmio” e per ciascuno di essi detta una distinta disciplina: “l’offerta al pubblico di prodotti finanziari”, definita nel dettato originario del Testo Unico come “sollecitazione all’investimento” e “l’offerta pubblica di acquisto o scambio”. Definisce la prima come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”. Definisce la seconda come “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti (minimo 100) e per un ammontare pari o superiore a 2.500.000 euro. Le due specie di appello al pubblico risparmio hanno un contenuto economico profondamente diverso. Nell’offerta al pubblico di prodotti finanziari agli oblati viene proposto di trasferire all’offerente una somma di danaro in cambio di prodotti finanziari già sul mercato (offerta pubblica di vendita) o da immettere sul mercato (offerta pubblica di sottoscrizione), nell’offerta pubblica di acquisto o scambio viene proposto agli oblati di ricevere danaro in cambio dei prodotti finanziari dagli stessi posseduti (offerta pubblica di acquisto) o di ricevere altri prodotti finanziari in cambio di quelli che l’offerente si impegna ad acquistare (offerta pubblica di scambio). Vengono considerate forme di appello al pubblico risparmio anche le comunicazioni che tendano alla successiva conclusione di un contratto. Queste forme di comunicazione sono diversamente definite per l’offerta di vendita o di sottoscrizione e per l’offerta di acquisto e scambio. Si considera infatti come offerta di prodotti finanziari “ogni comunicazione … che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o sottoscrivere tali titoli” e, può essere considerarsi tale, anche una messaggio promozionale diretto alla vendita e alla sottoscrizione. Non costituiscono offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle riservate agli investitori qualificati, fra i quali rientrano le banche, le imprese di assicurazione, le società di gestione collettiva del risparmio, le società di intermediazione mobiliare, le SICAV. Infine, pur presentando, in astratto, le caratteristiche dell’appello al pubblico risparmio, non vengono considerate tali e vengono così sottratte alle discipline previste per le offerte al pubblico di prodotti finanziari e per le offerte di acquisto o di scambio “le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici. In un’operazione di appello al pubblico risparmio si possono distinguere, e la disciplina distingue, tre diversi ruoli: quello dell’emittente i prodotti finanziari oggetto dell’offerta, quello del proponente l’operazione, che può coincidere ma anche non coincidere con il soggetto emittente, e quello degli intermediari-collocatori, normalmente assunto anche da soggetti diversi sia dall’emittente sia dal proponente e che svolgono il compito di concludere i contratti di acquisto o di vendita dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta del proponente; tra questi ultimi assume particolare rilievo il “responsabile del collocamento”, almeno nella disciplina dell’offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione.

Tratto da IL MERCATO MOBILIARE di Fabio Muzzolu
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