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I contratti della P.A

I contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità e diventano esecutivi dal momento della stipulazione. Tuttavia vi sono dei casi in cui è necessaria una fase di approvazione da parte degli organi competenti. Dal momento dell'approvazione il contratto diventa esecutivo e qualsiasi controversia è regolata dalla giurisdizione ordinaria. La fase di formazione dei contratti pubblici è formata soprattutto da procedimenti, per tanto può contenere vizi ed essere ritenuta invalida. Tuttavia nel corso degli anni si sono avute idee contrastanti nel ritenere o meno che l'invalidità di un'atto di formazione comporti l'invalidità di un contratto pubblico. In passato l'invalidità di un'atto di formazione comportava l'annullabilità del contratto, oggi invece: se l'atto di formazione è viziato l'amministrazione deve adeguarsi alla giusta soluzione.

Tratto da DIRITTO DELLA NEGOZIAZIONE di Salvatore Busico
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