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Il rischio per il revisore nella verifica del bilancio d'esercizio

Il revisore deve definire il proprio intervento in modo da minimizzare il c.d. rischio di revisione, ovvero il rischio che un errore significativo non sia stato individuato nel bilancio d'esercizio sottoposto a verifica. Il rischio per il revisore si fonda su 2 importanti presupposti della metodologia di verifica del bilancio d'esercizio:
- l'individuazione di limiti di significatività per gli errori riscontrabili nei valori del bilancio: essi costituiscono il riferimento per poter discriminare tra attendibilità e non-attendibilità di un valore di bilancio e, in un'ultima analisi, del bilancio che è sintesi di quei valori;
- la natura probabilistica del giudizio formulato dal revisore: poiché al grado di discrezionalità insito nelle determinazioni d'esercizio si aggiunge la circostanza che le verifiche del revisore si basano su accertamenti svolti a campione, ne deriva che egli può giungere a ottenere un ragionevole convincimento che le sintesi d'esercizio siano attendibili.
Data la rilevanza socio-economica del controllo del bilancio, il rischio di revisione normalmente tollerato deve essere sufficientemente basso, ovvero i livelli di convincimento raggiunti dai revisori devono essere molto elevati: ma occorre sempre considerare il trade-off esistente tra ammontare di verifiche necessarie per incrementare il proprio grado di convincimento e costo margine delle stesse, al fine di poter definire livelli di rischio di revisione che siano accettabili sia con riferimento alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio (aspetto di efficacia) sia con riferimento al costo del controllo del bilancio (aspetto di efficienza).
Qualora si volesse esprimere il grado di convincimento e rischio di revisione in termini quantitativi si potrebbe ricorrere alla seguente formula matematica:
Rischio di revisione =  1 - Grado di convincimento
dove alle variabili rischio di revisione e grado di convincimento è possibile, in termini quantitativi attribuire un valore di probabilità comprese fra 0 e 1; ad es. per ridurre il rischio di revisione al valore di 0.1 (10%) occorre progettare verifiche che consentano di raggiungere livelli di convincimento pari a 0.9 (90%). Non esistono, nei principi professionali di riferimento, determinazioni del valore del rischio di revisione da ritenere congrui, anche se un vasto numero di operatori del settore utilizzi un parametro massimo del 5% per il rischio di revisione e conseguentemente, si impegni alla progettazione di sistemi di verifiche che consentano, per le diverse aree di bilancio, di ottenere giudizi con un livello di affidabilità minimale del 95%. La riduzione del rischio di revisione può essere pertanto ottenuta mediante lo svolgimento di indagini e verifiche che consentono di pervenire al prestabilito livello di convincimento. In prima approssimazione si può stabilire che il rischio di revisione sia la risultante di due categorie di rischio:
- DR = detection risk (rischio di non scoprire l'errore o rischio di individuazione): il rischio che tali errori non siano individuati dal revisore:
- MMR = material misstatement risk (rischio di errore materiale) o anche occurrence risk (rischio di verificazione): il rischio che i valori rappresentati nelle differenti classi del bilancio d'esercizio siano inficiati da errori tali che congiuntamente considerati, alterano in misura significativa la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa; esso può essere suddiviso in: rischio inerente "inherent risk (IR)" e rischio di controllo "control risk (CR)".

Tratto da REVISIONE AZIENDALE di Salvatore Busico
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