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Suddivisioni del controllo societario

Il controllo societario si suddivide in:
- controllo contabile: esercitato da un revisore o da una società di revisione (solo in alcuni casi è esercitato dal collegio sindacale);
- controllo sugli amministratori: esercitato dal collegio sindacale (sistema tradizionale), dal consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) e dal comitato di controllo sulla gestione (sistema monistico).
Il controllo contabile del revisore esterno e della società di revisione si sostanzia nel:
1.    controllo della regolare tenuta della contabilità almeno trimestralmente e la corretta rilevazione dei fatti di gestione;
2.    controllo del bilancio d'esercizio e consolidato con verifica della corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e della conformità alle norme che li disciplinano, e la formulazione di un giudizio in apposita relazione;
3.    deposito nei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio;
4.    attività documentata in un apposito libro.
L'incarico è conferito dall'assemblea, previo parere favorevole del collegio sindacale, generalmente in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Successivamente la delibera è sottoposta all'approvazione della CONSOB. L'incarico dura 3 esercizi, ed è rinnovabile non più di due volte; inoltre è revocabile per giusta causa, e la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale. La carica di revisore è incompatibile con quella di sindaco di società del gruppo.

Tratto da REVISIONE AZIENDALE di Salvatore Busico
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