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Il Collegio Sindacale


Nel C.C. c’è disciplina per le NON QUOTATE. Essa è studiata appositamente per società che non si rivolgono al mercato. Per QUOTATE c’è disciplina apposita nel TUF (art. 148 e seg) che è stato modificato dalla Legge sul Risparmio e che continua ad essere in fase di modifica.
Quindi per QUOTATE ➝ Decreto Draghi e in via residuale C.C.
Sezione V
Organi di controllo
Art. 148
(Composizione)
1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
Prima differenza rispetto a NON QUOTATE. Per esse è infatti stabilito che vi siano 3 o 5 effettivi e 2 supplenti. Per le QUOTATE è invece stabilitl solo limite minimo.

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
Chiede a Regolamento Consob di stabilire nomina di un sindaco di minoranza con voto di lista (dove in base a posizione in lista si ha peso diverso) e richiede che minoranza non abbia rapporti con maggioranza. Queste liste possono essere presentate da soci con partecipazione non inferiore a 1/40 del C.S. Inoltre liste di minoranza non devono essere in alcun modo collegate a liste di maggioranza (Consob elenca tt le situazioni : es parentela). Consob disciplina anche la pubblicità relativa alla nomina dei Sindaci. Devono essere pubblicate:
liste candidati;
indicare se presentano requisiti indipendenza;
indicare soci che presentano liste.
Analoghe info sulla nomina. Occorre fornire info su: sito, a soc. di gestione e al pubblico (es tramite Sole 24 ore).
Perché si richiede Sindaco eletto da minoranza?
Per evitare che soci di maggioranza possano ledere quelli di minoranza. Nelle NON QUOTATE è possibile fare previsione del genere nell’atto costitutivo, ma si tratta di una facoltà e non di un obbligo come per le QUOTATE.
Se non ci fosse questa previsione sia gli Amministratori che i Sindaci sarebbero eletti dalla maggioranza e sarebbero espressione degli stessi interessi.

CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI DECADENZA
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382(richiamo a norme su Amm) del codice civile;
Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Oltre a queste la norma richiede requisiti di onorabilità (legati a sanzioni penali ➝ es chi è stato condannato per bancarotta) e di professionalità (legato a competenza ➝ es Prof universitari).

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo
147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.
CONTROSENSO: sogg che devono controllare requisiti del controllore sono i controllati (Amm).
Nei sistemi Dualistico e Monistico il controllo è invece effettuato dall’Assemblea.

Art. 148-bis (introdotto da Legge sul Risparmio)
(Limiti al cumulo degli incarichi)
RICORDARE SOLO CHE art 148 bis rimanda ad un regolamento Consob per indicare i limiti al cumulo di incarichi che un sogg può svolgere in QUOTATE.
1° limite ➝ non si possono ricoprire in qualità di Sindaci o Amministratori più di 5 incarichi nelle Quotate.
2° limite ➝ se inoltre applicando un determinato calcolo (in cui ogni incarico ha un peso) si ottiene punteggio superiore a 6 occorre abbandonare degli incarichi per tornare al di sotto di tale limite.

Art. 149
(Doveri)
1. Il collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

Il c-bis è stato introdotto da Decr. Draghi. Vigilanza su attuazione Cod. di Autodisciplina.
c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

Il d riguarda il controllo dei flussi informativi tra Soc. e sue controllate in materia di PRICE SENSITIVE: fare in modo che non si diffondano notizie che possano incidere su P titolo.
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

Oltre a questi doveri, il Collegio Sindacale ha doveri di informazione che sono simili a quelli delle Non Quotate (art 1509):
partecipare a riunioni assemblee, Cda e Comitato esecutivo;
costante flusso informativo tra Sindaci e Amministratori.
Art. 150
(Informazione)
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 151
(Poteri)
1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.
2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.

Altro potere del Coll. Sind.
Art. 152
(Denunzia al tribunale)
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.

Si nota (nell’art 153) come i Sindaci nelle Quotate non hanno più nessun compito di controllo contabile.
Sindaci convocati nell’Assemblea di approvazione del bilancio POSSONO fare proposte in merito ad approvazione bilancio. Nelle Non Quotate invece DEVONO. Nelle Quotate quindi le funzioni contabili dei Sindaci sono sl residuali.

Art. 153
(Obbligo di riferire all'assemblea)
1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.
2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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