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La responsabilità degli amministratori nelle SPA non quotate


Non consideriamo i sistemi amministrativi alternativi (dualistico e monastico). Lasciamo da parte le quotate di cui si è già parlato. Rinvio per le SRL in quanto il panorama normativo è molto diverso anche se nella sostanza il contenuto delle norme è simile. Una volta parlare di SRL e di SPA era la stessa cosa.
Nella sezione VI bis (dell’amministrazione e del controllo le 2 parti fondamentali sono le seguenti:
1. norme di disciplina dell’organo amministrativo (art 2380 bis e seg);
2. responsabilità amministratori (art 2392 e seg).

NORME DI DISCIPLINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Profili:
1. REQUISITI PER ASSUMERE LA POSIZIONE DI AMMINISTRATORI
Chi può essere nominato? Il legislatore nell’art 2382 indica chi non può essere nominato.

Art. 2382
Cause di ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Lo Statuto può inoltre introdurre ulteriori requisiti (speciali requisiti art 2387)

Art. 2387
Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

2. MODALITÀ DI NOMINA, CASI DI CESSAZIONE CARICA E MODALITÀ DI SOSTITUZIONE
L’organo che normalmente li nomina è l’assemblea ordinaria. Sono espressione della scelta della maggioranza fatta eccezione per le quotate dove ci sono gli amministratori di minoranza.
Casi di nomina extra-assembleare:
- Primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo;
- Amministratori nominati da altri amministratori (COOPTAZIONE). È una formula generale che indica l’hp per cui i componenti di un organo vengano nominati dall’organo stesso. Può essere usato solo nel caso in cui non venga meno l’organo cioè continui a sussistere la maggioranza.
- Nomina da parte di uno o più soci. Può avvenire nelle SRL mentre non può avvenire nelle SPA salvo il caso di un socio particolarmente qualificato (ente pubblico).

Art. 2383
Nomina e revoca degli amministratori
- [1] La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.
- [2] Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- [3] Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Quindi le cause di cessazione sono:
a. REVOCA: revocabili da assemblea in qualsiasi momento anche senza giusta causa (norma che deroga alla regola generale relativa ai rapporti di durata). È consentita revoca discrezionale per tutelare il rapporto di fiducia amministratori/assemblea. È un caso eccezionale di atto legittimo produttivo di risarcimento danno. Qual è il danno risarcibile? Sarà dato dal compenso non percepito. Quindi se amministratore operava gratuitamente non c’è risarcimento. Se gli viene assegnata altra carica danno è pari a differenza di compenso. Questa regola è valida anche per i primi amministratori. Occorre una precisazione per gli amministratori nominati da socio ente pubblico ➔ secondo l’art 2449 infatti amministratori possono essere revocati solo dall’ente che li ha nominati (anche senza giusta causa).
b. RINUNCIA: atto unilaterale con cui amministratore fa cessare rapporto.

Art. 2385(1)
Cessazione degli amministratori
- [1] L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
- [2] La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

c. MORTE AMMINISTRATORE
d. SCADENZA DEL TERMINE vedi art 2385 2° comma. Si applica la regola della prorogatio, cioè carica cessa nel momento in cui CDA è ricostituito.

Modalità di sostituzione➔ se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, ma rimane in carica la maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli (COOPTAZIONE). Se viene meno la maggioranza quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea. Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori delegati l’assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale che provvede a compiere gli atti gestori di ordinaria amministrazione per il periodo in cui manca il CDA.
Clausola simur stabent, simur cadent➔ è ammessa e implica che se viene meno un amministratore per revoca o rinunzia viene meno l’intero CDA. Ha senso laddove si voglia far sì che CDA sia compatto. Clausola che dà grosso potere al singolo amministratore che minacciando la rinuncia può ricattare il CDA.

3. STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
L’organo amministrativo può presentarsi con 2 modalità:
Unipersonale ➔ non crea problemi;
Pluripersonale ➔ crea qualche problema in presenza di collegialità del CDA. Un organo collegiale richiede sempre la presenza di un Presidente. Esso è nominato da assemblea o da CDA. Le funzioni del presidente del CDA sono indicate nel 1° comma dell’art 2381, ma in concreto questo art può essere adottato come disciplina di un qualsiasi organo collegiale. Le funzioni fondamentali sono:
- Convoca il CDA;
- Fissa ordine giorno;
- Coordina i lavori;
- Provvede affinché adeguate info sulle materie dell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 2388
Validità delle deliberazioni del consiglio
- [1] Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- [2] Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
- [3] Il voto non può essere dato per rappresentanza (differenza con il socio nell’ass).
- [4] Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
Per impugnabili si intendono annullabili. Esiste il caso in cui siano impugnabili dai soci qualora le deliberazioni siano lesive dei loro diritti (es deliberazione di esclusione di un socio dalla società; è molto frequente nel caso delle cooperative).
Nel caso in cui il CDA sia collegiale il legislatore prevede la possibilità che una fetta molto estesa di competenze venga attribuita ad un organo ristretto composto da amministratori (il comitato esecutivo i cui componenti sono gli amministratori delegati) o ad uno o più amministratori➔ art 2381 2° comma.

4. COMPETENZE AMMINISTRATORI (DOVERI)
Secondo art 2380 bis la gestione spetta esclusivamente agli amministratori. C’è solo una limitazione prevista dall’art 2364 che, tra le competenze dell’assemblea, indica al punto 5 che l’assemblea delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per particolari operazioni degli amministratori (compito autorizzativi) es acquisizione di partecipazione di maggioranza in altre società. In questi casi comunque la responsabilità rimane degli amministratori.
C’è inoltre tutta una serie di compiti dell’assemblea straordinaria che possono essere attribuiti agli amministratori. La norma più interessante è l’art 2365 che prevede la possibilità di attribuire al CDA la decisione di fusione. Queste norme sono molto interessanti per evitare i costi di convocazione dell’assemblea.
Agli amministratori indicati nell’atto costitutivo spetta il compito di rappresentare la società.
Gli amministratori hanno diritti e doveri. Il diritto più tipico è quello al compenso.
I doveri sono molto importanti in termini di responsabilità. Il legislatore utilizza una doppia tecnica per individuarli:
Doveri specifici ➔ descritti analiticamente e facili da individuare;
Doveri generici ➔ il legislatore ne indica vari:
- Art 2392: gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La giurisprudenza legge questa norma con 2 ottiche diverse: considera la diligenza come il parametro che individua il grado di sforzo che l’amministratore deve avere nel compiere il suo dovere e trae da questa norma il principio del dovere generico di agire on diligenza (parametro normativo);
- Art 2403: dalla norma relativa a ciò su cui deve vigilare il Collegio Sindacale (conformità alla legge, statuto e rispetto principi corretta amministrazione) si ricava il dovere generico di rispettare i principi di corretta amministrazione (parametro tecnico);
- Art 2381: amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
- Art 2391: non agire in conflitto di interessi ➔ questa è una norma di trasparenza. Gli amministratori devono sempre comunicare la presenza di un proprio interesse in una determinata operazione. Obbligo che grava non solo sull’amministratore in conflitto di interessi (es società sta per acquisire immobile che è di proprietà della moglie di uno degli amministratori), ma anche sull’amministratore interessato (società A vuole acquistare in comproprietà con società B un terreno e la “domina” della società B è la moglie di uno degli amministratori di A). Nel caso di soggetto interessato anche se non c’è conflitto oggi con la riforma deve comunque darne informazione. Quindi il soggetto interessato o in conflitto di interessi deve:
- Darne comunicazione al CDA e al Collegio Sindacale;
- Astenersi dal voto.
Se esercita comunque il voto la deliberazione adottata in violazione dell’obbligo di comunicazione e astensione dal voto è annullabile qualora il voto dell’amministratore sia determinante. Quindi i presupposti dell’annullabilità sono:
- Esistenza interesse;
- Voto dell’amministratore;
- Voto determinante.
La delibera sarà impugnabile dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal Collegio Sindacale entro 90 gg.


Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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