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Le leggi ordinarie dello stato e le leggi regionali


In seguito alla riforma costituzionale del 2001 la potestà legislativa generale appartiene allo stato e alle regioni posti sullo stesso piano. La competenza è attribuita per materia. L’art 117 stabilisce le materie in cui lo stato ha competenza esclusiva, concorrente e la competenza residuale delle regioni.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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