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Lo stato Città del Vaticano


Ci si intende occupare del trattato lateranense, ovvero dell’accordo che ha segnato la fine della questione romana determinando l’abrogazione della legge delle guarentigie con la quale lo stato italiano aveva inteso assicurare alla sede apostolica una cospicua serie di garanzie reali tra cui il godimento dei palazzi apostolici ma che quest’ultima non aveva accettato in quanto portati da una legge unilaterale dello stato italiano.
L’aspetto di maggiore rilievo del trattato consiste nella creazione di una nuova unità statale che assicuri alla santa sede l’assoluta indipendenza e una sovranità internazionale.
Nel trattato è contenuta la previsione dell’impegno dello stato italiano alla predisposizione dei necessari collegamenti ferroviari, idrici, telefonici, postali ecc e il divieto di trasvolo sul territorio.
Quanto alla natura giuridica si evidenzia alla sua natura di stato patrimoniale, lo stesso vincolo di strumentalità dello stesso rispetto agli interessi della santa sede. Nel senso che esso non può definirsi come uno stato pienamente sovrano, risultando la sua finalità quella di dare visibilità alla indipendenza e sovranità della santa sede.
L’attribuzione della cittadinanza vaticana è basata unicamente sul criterio della stabile residenza nella città del vaticano. Sono cittadini della città del Vaticano:
1. cardinali residenti in città del vaticano o a Roma
2. coloro che risiedono stabilmente nella città del vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego quando tale residenza sia prescritta per legge o regolamento oppure sia autorizzata dal pontefice
3. coloro che siano autorizzati dal pontefice a risiedere stabilmente nella città del vaticano
sono pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti e i fratelli di un cittadino vaticano purchè siano con lui conviventi
la perdita della cittadinanza può essere volontaria per rinuncia all’ufficio o impiego, per abbandono spontaneo della residenza o abitazione, oppure imposta in caso di revoca dell’ufficio.
Lo SCV è qualificato territorio neutrale e inviolabile  dall’art. 24 del trattato. In esso si professa l’estraneità della santa sede rispetto alle competizioni temporali tra gli stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto. Per altro la santa sede si riserva di far valere la sua autorità morale e spirituale rimarcando con ciò la sua posizione super partes ma nel contempo il fermo conseguimento della propria missione salvifica.  Si tratta inoltre di uno stato enclave.
Per venire alle fonti interne, Giovanni Paolo II ha promulgato la nuova legge fondamentale. L’art. 1 proclama la concentrazione di tutti i poteri nelle mani del pontefice esecutivo, legislativo e giudiziario. Lo scv ha una natura monarchica assoluta. Il potere legislativo è esercitato da un’apposita commissione cardinalizia, l’esecutivo spetta al presidente della commissione cardinalizia. Esiste poi un apparato amministrativo detto governatorato. Articolato in direzioni generali, dipartimenti, uffici e servizi.
Le font del diritto vaticano sono regolati dalla recente legge 1 ottobre 2008 che stabilisce:
1. l’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo
2. sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo scv dal sommo pontefice e dalla pontificia commissione
3. quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa
4. l’ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti dai trattati e altri accordi in cui la santa sede è parte.

L’art 3 dice che per le materie cui non provvedono le fonti indicate dall’art. 1 si applicano in via suplettiva le leggi e gli atti normativi italiani purchè non siano contrari ai precetti di diritto divino.
In materia penale si applica il codice penale italiano e il codice di procedura penale italiano
In materia processuale civile si applica il codice di procedura civile vaticano
In materia civile si applica il codice civile italiano.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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