Skip to content

Assistenza spirituale e tutela della libertà religiosa


L’assistenza spirituale è rivolta a soddisfare le esigenze religiose di quei soggetti che si trovino asseriti all’interno di strutture pubbliche obbliganti, in dottrina definite anche comunità separate o chiuse (ospedali, istituti penitenziari, caserme). Tale impegno trova fondamento nell’art. 19 cost, posto che la piena tutela del diritto di libertà religiosa implica che sia garantita, in presenza di impedimenti oggettivi alla libera iniziativa del singolo e nel rispetto dell’autonomia decisionale di ciascun individuo, la predisposizione di misure idonee ad assicurare l’esercizio delle pratiche di culto ed il conforto spirituale dei ministri della confessione di appartenenza.
Nella legislazione statale unilaterale l’assistenza religiosa risulta organizzata in forme differenti con riferimento alle diverse confessioni.
Per quanto concerne la chiesa cattolica, la disciplina statale prevede un servizio stabile di assistenza i cui oneri economici vengono assunti direttamente dallo stato. per le confessioni acattoliche tale servizio è attivabile unicamente sulla base delle richieste dei singoli alle autorità amministrative preposte alle diverse comunità che sono tenute ad inoltrare delle istanza alle strutture confessionali competenti.
Per quanto concerne l’assistenza religiosa cattolica, l’art 11 dell’accordo di Villa Madama stabilisce l’impegno dello stato affinchè la permanenza presso le strutture pubbliche obbliganti non possa dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto. Tale articolo prevede che quest’ultimo venga svolto da ecclesiastici nominati dalle autorità competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo status giuridico, l’organico e le modalità stabilite d’intesa tra tali autorità.
Le intese con i culti acattolici invece delineano un servizio di assistenza religiosa il cui onere finanziario viene assunto direttamente dai rispettivi organi ecclesiastici. Quanto alle comunità ebraiche, i costi relativi possono essere assunti dalle relative strutture statali sulla base di specifico accordo

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.