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La libertà matrimoniale e il sistema delle fonti


Il diritto di contrarre matrimonio e acquistare lo status di coniuge è riconosciuto ad ogni individuo subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge a tutela degli interessi di carattere individuale e collettivo. Si sostanzia nella facoltà di scegliere se contrarre o no il vincolo coniugale; ma è anche la facoltà di scegliere il tipo di atto e quindi la legge regolatrice che si vuol porre alla base del nucleo familiare.
L’ordinamento attribuisce a soggetti di sesso diverso il diritto di manifestare la propria volontà di celebrare un matrimonio civile o religioso che potrà produrre anche effetti civili. L’ordinamento giuridico italiano disciplina il riconoscimento civile del matrimonio religioso attraverso una pluralità di fonti tra loro coordinate attraverso un sistema di rinvii.
Qualunque sia la modalità scelta per costituire un matrimonio religioso avente effetti civili, la società coniugale che ne scaturisce e quindi lo status di diritti e doveri dei coniugi, i rapporti con la prole e gli aspetti patrimoniali sono regolati dal diritto di stato.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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