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I reati a tutela delle confessioni religiose


è punito chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa con multa da 1.000 a 5.000  e da 2.000 a 6.000 se l’offesa è integrata mediante vilipendio a ministro del culto. In entrambe le ipotesi siamo in presenza di un vilipendio indiretto: oggetto dell’offesa è la confessione religiosa per il tramite di un suo fedele. Il reato si considera avvenuto pubblicamente quando commesso:
col mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda
in luogo pubblico o aperto al pubblico o in presenza di più persone
in una riunione che abbia il carattere di unione non privata

tra le forme tipiche di tutela penale della religione viene fatta rientrare la fattispecie di bestemmia.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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