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Il principio supremo della laicità dello stato


La costituzione italiana non contiene alcuna norma che dichiari esplicitamente che lo stato italiano è laico. Ne lascia la definizione alla dottrina e alla giurisprudenza.
Lo stato italiano non solo tutela a livello costituzionale l’interesse religioso ma incardina questa tutela nel principio di autodeterminazione, a sua volta espressione del principio istituzionale dell’alterità tra ordine statale e confessionale. Lo stato, affermandosi incompetente in materia religiosa, riconosce autonomia ed esclusività alle funzioni che le confessioni perseguono nella società, garantendo ad esse libertà e dichiarandosi disponibile a negoziare con esse le materie di coune interesse. A differenza dello stato separatista, lo stato democratico non è dunque solo garante neutrale o indifferente ma è anche attivo promotore della libertà religiosa sia nei suoi aspetti istituzionali che personali.
La costituzione non solo conferisce valore costituzionale alle confessioni religiose (artt. 7 e 8) ma tanto più le riconosce anche come attori sociali quanto più esse contribuiscano sia allo sviluppo della persona umana (art. 2) sia al progresso spirituale del paese (art.4).  E inoltre introduce principi di salvaguardia della libertà religiosa individuale e collettiva (art. 19).
La laicità dello stato va costruita a partire da questi principi. Ciò non facilità la dottrina che, chiamata ad un compito interpretativo complesso risponde con teorie spesso tra loro antitetiche.
A fronte del silenzio del legislatore quanto alla definizione di stato laico e delle divergenze nella dottrina, la corte costituzionale prende posizione alla fine degli anni 80 dello scorso secolo quando già la legislazione sulle confessioni è ricondotta a principi di libertà e rispetto dell’identità religiosa.
La sentenza 203 dell’89 definisce la laicità dello stato principio supremo dell’ordine costituzionale. “Laicità non significa indifferenza dello stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale” – sentenza.
La conclusone tratta in dottrina è che gli artt. 7, 8 e 20 della costituzione sono posti a garanzia della doverosa imparzialità dello stato che deve rispettare libertà e autonomia di tutte le confessioni senza assumere attitudini antireligiose. Guardare la differenza tra stato laico e laicista.

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