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La libertà religiosa: le confessioni


Non vi è accordo in dottrina quanto alla definizione di confessione religiosa. Per confessione religiosa si intende una comunità sociale stabile con una propria formazione ed una propria concezione originale del mondo basata sull’esistenza di un essere trascendente o superiore in rapporto con gli uomini. La negoziazione che l’interlocuzione dello stato e della pubblica amministrazione con le confessioni religiose comporta, soddisfa all’esigenza di migliorare alle condizioni di operatività delle stesse confessioni religiose come enti esponenziali degli interessi religiosi dei propri aderenti consentendo un più compiuto esercizio delle libertà costituzionalmente garantite.
Le credenze religiose che non vogliano o non siano in grado di stipulare un’intesa, hanno minori possibilità di incidere sullo svolgimento delle funzioni pubbliche. Ma ciò non contrasta con la costituzione. È diretta conseguenza dei principi costituzionali, in particolare del principio della bilateralità (pattizio) della produzione normativa.

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