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Come le autorità portuali selezionano gli operatori: l’art. 17, L. 84/94


Danno preferenza a “COMPAGNIE DI OPERATORI”, che intendono utilizzare SOGGETTI CHE FACEVANO PARTE DELLE EX COMPAGNIE PORTUALI. Questo per porre rimedio ai forti esuberi di personale dopo l’entrata in vigore della L. 84/94.
Questo modo di operare a vantaggio di compagnie di ex-lavoratori fu criticato dalla CE, in quanto si creerebbe un blocco all’accesso del mercato, limitando la concorrenza. Parte di quei lavoratori ex-dipendenti, sono stati collegati nelle  c.d. “FORNITURE DI MERA MANODOPERA”, art. 17, in determinati periodi dell’anno in cui i traffici possono essere maggiori.
A seguito delle critiche della CE prima citate, sull’art. 17 L. 84/94, governo e parlamento non riuscirono a modificare tale norma… solo su imposizione della CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA si riuscì ad ottenere una modifica (quella attuale).

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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