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Presupposto soggettivo e oggettivo


La legge non indica il presupposto soggettivo della liquidazione coatta, rinviando il tutto alle leggi speciali. Sono tuttavia soggetti a liquidazione coatta amministrativa in via esclusiva: i consorzi e le associazioni di cooperative, le società cooperative, i consorzi industriali, le imprese di assicurazione. Sono invece, soggette sia alla liquidazione coatta amministrativa che al fallimento: le società cooperative aventi per oggetto un’attività commerciale, le società controllate dall’IRI, le spa e le sapa verso le quali lo stato abbia concesso o garantito crediti 4 volte superiori il capitale sociale.
Per il presupposto oggettivo non bisogna fermarsi solo alla lettura della legge fallimentare, la quale fa riferimento solo allo stato di insolvenza ma bisogna riferirsi alle varie leggi speciali di settore. Tuttavia l’art. 195 dispone che se un’impresa soggetta a l.c.a con esclusione di fallimento, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale , su richiesta di uno o più creditori, o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa, dichiara questo stato con sentenza, la quale verrà comunicata entro 3gg all’autorità competente perché disponga la liquidazione. L’appello contro questa sentenza è proponibile con ricorso alla corte d’appello da parte del debitore o di qualunque interessato entro 30gg dalla notifica o dalla comunicazione; se il tribunale respinge il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, pronuncia decreto motivato ricorribile per cassazione. Tuttavia anche se la liquidazione coatta amministrativa è successiva alla sentenza di accertamento giudiziario dell’insolvenza, è disposta anche sulla base di ulteriori presupposti.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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