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I beni esclusi dallo spossessamento


L’art. 46 è dedicato a tracciare i beni sottratti dallo spossessamento. Dallo spossessamento vengono esclusi diritti e beni o legati strettamente alla persona del fallito o diretti ad assicurare il mantenimento suo e della famiglia. L’elenco dei beni esclusi è tassativo. Tra i beni e diritti di natura strettamente personale possono ricomprendersi: i beni che possono servire ad integrare la persona fisica del fallito (protesi, carrozzine, ecc.); i diritti all’immagine e al nome; i diritti connessi allo sfruttamento dell’opera dell’ingegno (la pubblicazione di un romanzo, il suo ritiro dal commercio, ecc.); le azioni di disconoscimento della paternità; il reclamo di stato di figlio legittimo; il riconoscimento di figli; le azioni di separazione coniugale o annullamento del matrimonio; i diritti di uso e di abitazione; ecc. Non sono poi compresi: gli assegni aventi carattere alimentare; gli stipendi; le pensioni; i salari e ciò che il fallito guadagna con la propria attività, potendo egli esercitare durante il fallimento un’attività lavorativa, sia come lavoratore autonomo, sia come lavoratore dipendente, sia come imprenditore. Sono escluse anche le indennità che il fallito percepisca per la ridotta capacità lavorativa in seguito ad un incidente produttivo di lesioni personali. Ciò che il fallito guadagna gli appartiene ma egli potrà trattenere solo quanto il giudice delegato gli riconosca necessario al mantenimento suo e della sua famiglia che dev’essere determinato in una misura tra il minimo alimentare ed il minimo socialmente adeguato in base al principio costituzionale della retribuzione sufficiente (art. 36 cost.).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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