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Azioni della massa


Il primo effetto che colpisce i creditori è il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive o cautelari individuali dopo l’apertura della procedura di fallimento. Eventuali azioni esecutive singolari, iniziate o perseguite, sui beni del fallito sono solo colpite da inefficacia nei confronti della procedura fallimentare. Il divieto di azioni esecutive riguarda principalmente le azioni di esecuzione per espropriazione, che costituiscono lo strumento tipico di soddisfazione del ceto creditorio. Dal divieto di azioni esecutive singolari deriva un altro importante divieto per i creditori: quello di esercitare singolarmente tutte le azioni di cognizione che servono alla ricostituzione del patrimonio o della garanzia patrimoniale del debitore e vengono chiamate azioni della massa.
L’attuale art. 51 estende il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali anche ai creditori titolari di crediti sorti durante il fallimento.

L’APERTURA DEL CONCORSO. I due commi dell’art. 52 fanno riferimento al concorso in senso sostanziale (1° co.) ed al concorso in senso processuale (2° co.). Mentre l’art. 2741 c. c. ci dice cos’è il concorso: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sul bene del debitore, salve le cause legittime di prelazione”; si ha quindi concorso in senso sostanziale ogni volta che più creditori cercano si soddisfarsi sui medesimi beni del debitore, attraverso un’unica azione esecutiva. L’art. 2741, inoltre, ci dice che il principio informatore della disciplina del concorso dei creditori, nel nostro ordinamento, è quello della parità di trattamento (par conditio creditorum).  Il principio della parità di trattamento opera anche nel caso di concorso di creditori nelle azioni esecutive singolari; tuttavia trova più forte applicazione nelle procedure concorsuali. La massima realizzazione della parità di trattamento avviene attraverso forme di pubblicità che favoriscono la partecipazione dei creditori; l’irrilevanza della intervenuta scadenza del credito; l’irrilevanza della tempestività dell’intervento ogni qualvolta il ritardo non dipenda da causa imputabile al creditore; ecc.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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