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Connotati della cognizione sommaria


Accanto al processo a cognizione piena, il nostro ordinamento conosce una miriade di processi, definiti sommari, che presentano deviazioni rispetto allo schema procedurale ordinario:
Nell’ambito di taluni procedimenti il legislatore ha derogato alla regola, vigente nel processo ordinario, secondo cui contraddittorio deve realizzarsi in via anticipata rispetto al momento della pronuncia.
Se il contraddittorio è posticipato, il provvedimento emanato prima della sua realizzazione sarà un provvedimento necessariamente limitato alla conoscenza dei fatti costitutivi allegati dall’attore a fondamento del diritto dedotto in giudizio.
Tale cognizione è definita sommaria perché parziale, in quanto ha ad oggetto solo una parte dei fatti rilevanti.
Un’altra deviazione dallo schema del processo ordinario è relativa alle modalità di realizzazione del contraddittorio: in alcuni procedimenti il contraddittorio si realizza in via anticipata rispetto alla fase decisoria, ma secondo modalità rimesse alla discrezionalità del giudice e non predeterminate dal legislatore.
In queste ipotesi la cognizione viene definita sommaria non perché parziale, ma perché superficiale, in quanto l’attività conoscitiva del giudice, pur avendo ad oggetto sia i fatti che fondano la domanda sia quelli che fondano le eccezioni, non avviene nelle forme e secondo le modalità previste, in funzione di garanzia, dal secondo libro.
I processi sommari possono concludersi sia con provvedimenti idonei a dettare una disciplina immutabile al diritto controverso, cioè capaci di assicurare le stesse utilità o utilità equivalenti a quelle di una sentenza emessa al termine di un processo a cognizione piena (provvedimenti sommari non cautelari); sia con provvedimenti inidonei a dettare una disciplina immutabile al diritto controverso, ma capaci di assicurare una tutela provvisoria (provvedimenti sommari cautelari); sia con provvedimenti aventi mera efficacia esecutiva, assimilabili ai titoli esecutivi di formazione stragiudiziale (provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi).
Processi così strutturati non tendono quella verità e certezza che costituisce il risultato tendenziale del processo a cognizione piena, ma tendono unicamente alla verosimiglianza o alla probabilità, cioè a un risultato inferiore.

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