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L’ordinanza immediata di rilascio dell’art. 665 c.p.c.


Ove l’intimato compaia e contesti il diritto del locatore, se le sue eccezioni non sono fondate su prova scritta, “il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza, non impugnabile, di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto”; tale provvedimento è immediatamente esecutivo, ma può essere subordinato alla prestazione di una cauzione.
Questa ordinanza è diversa dall’ordinanza di convalida di sfratto in quanto non definisce il giudizio.
Sul piano strutturale essa costituisce una delle poche manifestazioni tipiche della figura della condanna con riserva di eccezioni del convenuto.
Sul piano funzionale essa costituisce una tipica applicazione della tutela sommaria (sommaria perché parziale) allo scopo di evitare l’abuso del diritto di difesa da parte del convenuto.
È immediatamente da rilevare che la scheletrica disposizione dell’art. 665 c.p.c. lascia aperta una serie numerosissima di lacune di difficilissima soluzione.
In particolare è incerto:
1. se l’ordinanza immediata di rilascio sia subordinata o no ad una delibazione sommaria dell’infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto; poiché l’istituto della condanna con riserva di eccezioni non costituisce violazione del diritto di difesa del convenuto solo se sia subordinata alla già prova piena dei fatti costitutivi e ad una delibazione sommaria dell’infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto;
2. se con l’espressione “gravi motivi in contrario” il legislatore abbia inteso riferirsi all’ipotesi in cui le eccezioni sollevate dal convenuto non siano fondate su prova scritta, ma su prova in concreto di “pronta soluzione”, ovvero alla sussistenza di un grave pregiudizio che deriverebbe al convenuto dal rilascio immediato del bene, ovvero alla combinazione tra tali elementi, ovvero ancora ad un qualcosa d’altro; l’incertezza è tale da risolversi nell’attribuzione al giudice di un grosso potere discrezionale in una materia delicatissima;
3. incertezze sussistono, infine, sulla natura dell’ordinanza:
- se le si attribuisce natura cautelare, l’ordinanza in quanto anticipatoria sarebbe destinata a conservare efficacia provvisoria in caso di estinzione del processo sulle eccezioni riservate;
- se le si attribuisce natura sommaria non cautelare la sorte è opposta, il provvedimento non perde efficacia ed anzi diventa immutabile;
- se la si fa rientrare nella categoria dei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi, in caso di estinzione della fase relativa alle eccezioni riservate, l’ordinanza manterrebbe, unicamente, efficacia esecutiva;
- se le si riconosce natura di sentenza non definitiva risolutivamente condizionata all’accoglimento delle eccezioni riservate, in ipotesi di estinzione del processo sulle eccezioni del convenuto, il provvedimento sarebbe destinato ad acquistare immutabilità e, nella diversa ipotesi di sentenza di rigetto delle eccezioni riservate, ad essere impugnabile insieme con tale sentenza.
Non resta che prendere atto che di recente la Corte di Cassazione ha preso chiaramente posizione a favore della terza fra le soluzione suindicate.

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