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Differenze tra il decreto ingiuntivo e la convalida di sfratto


I due procedimenti si differenziano profondamente perché il decreto ingiuntivo è provvedimento emanato inaudita altera parte in assenza di contraddittorio anticipato, mentre il secondo è provvedimento emanato dopo che l’intimato è stato messo in condizione di contraddire.
Questa importantissima differenza strutturale comporta rilevanti conseguenze, in ispecie:
1. l’opposizione a decreto ingiuntivo presuppone la già avvenuta emanazione di un provvedimento decisorio e può quindi operare come vera e propria impugnazione ordinaria che, se non proposta, rende immutabile il decreto e la statuizione in esso contenuta;
2. la mancata opposizione del conduttore intimato e convenuto ai sensi degli artt. 657 e 658 c.p.c. si verifica in un contesto nel quale non è stato emanato ancora alcun provvedimento decisorio; essa opera solo come non contestazione dei fatti affermati dall’attore, non come preventiva rinuncia all’impugnazione ovvero accettazione del provvedimento che andrà ad essere emanato dal giudice: e ciò perché la mancata opposizione per un verso non esime affatto il giudice dal potere/dovere di verificare l’idoneità o no, alla stregua dell’ordinamento vigente, dei fatti affermati dall’attore a fondare il diritto fatto valere in giudizio, per altro verso non può valere a privare l’intimato del potere di provocare il controllo sulle eventuali violazioni di legge commesse dal giudice nell’ordinanza di convalida.

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