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Considerazioni sulle scelte tecniche dell’art. 28


Le particolarità di questo tipo di provvedimento speciale sono così schematizzabili:
- attribuzione dell’azione ad un soggetto collettivo, il sindacato.
Il problema che si pone con riferimento a questa ipotesi è come l’azione collettiva e del sindacato si coordini con le azioni individuali dei singoli lavoratori.
Nella fase sommaria non saranno quasi mai possibili coordinamenti; al contrario, i giudizi potranno essere riuniti nella fase eventuale e successiva, iniziata con l’opposizione, in cui il coordinamento tra le due azioni potrà essere effettuato utilizzando l’istituto della continenza;
- specialità delle regole processuali.
Consiste nell’avere predisposto un procedimento sommario in contraddittorio, destinato a concludersi con un provvedimento avente attitudine a dettare una disciplina immutabile del rapporto controverso, procedimento che sul piano strutturale ricorda molto il provvedimento per ingiunzione;
- adozione di un particolare strumento sanzionatorio.
Il legislatore, nella consapevolezza che l’esecuzione forzata non è strumento idoneo per attuare tali provvedimenti, ha utilizzato la tecnica delle cosiddette misure coercitive.

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