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Connessione per pregiudizialità: terzo settore


Il terzo ed ultimo settore riguarda il fenomeno della garanzia.
Esaminiamo innanzitutto il profilo processuale.
La garanzia si attua ogni qual volta il convenuto nel processo originario, che si chiama garantito, fa valere nei confronti di un terzo, che si chiama garante, una pretesa che consiste in questo: il terzo deve rispondere dell’eventuale soccombenza del garantito nella causa principale.
Il garantito chiama in causa il garante e propone nei suoi confronti una vera e propria domanda giudiziale avente ad oggetto la pretesa sostanziale di essere sollevato dalle conseguenze dannose di una sua eventuale sconfitta.
L’interesse ad agire in garanzia sorge non al momento della proposizione della controversia principale ma soltanto quando, accolta la domanda principale, il convenuto sia condannato ad adempiere all’obbligo accertato come esistente.
Soltanto in questo momento si perfeziona il diritto, la pretesa sostanziale del soccombente ad essere garantito dal terzo.
Dal punto di vista processuale, la caratteristica del fenomeno della garanzia consiste nella circostanza che l’azione di garanzia (o di regresso) può essere esercitata in un momento anteriore a quello in cui sorge l’interesse ad agire, allo scopo di consentire che la condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna del garantito.
La domanda di garanzia è domanda eventuale o subordinata che intanto sarà esaminata, in quanto venga accolta la domanda principale.
La pronuncia su tale domanda è sospensivamente condizionata all’accoglimento della domanda principale.
L’art. 32 c.p.c., per favorire il processo simultaneo della domanda principale e di quella di garanzia, consente la proposizione dell’azione di regresso davanti al giudice competente per la causa principale, quindi anche in deroga ai criteri originali di competenza per territorio.
Qualora la domanda di garanzia ecceda la competenza per valore del giudice di pace originariamente adito, questi deve rimettere entrambe le cause al tribunale.
Il fenomeno della garanzia ora in esame, dal punto di vista sostanziale, ricomprende una serie di istituti estremamente eterogenei, tra i quali, è opportuno sottolineare, non rientrano le garanzie reali, pegno e l’ipoteca, né le garanzie personali quali ad esempio la fideiussione.

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