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L’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.


La disposizione in esame non fa altro che trapiantare nel seno di un processo iniziato nelle forme della cognizione piena la disciplina del procedimento per ingiunzione.
Le uniche particolarità su cui richiamare l’attenzione mi sembrano:

1. i presupposti speciali di ammissibilità cui è subordinata l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento e di consegna sono:
- quanto all’oggetto quegli stessi indicati nell’art. 633 c.p.c.: cioè accredito di una somma di denaro liquida ed esigibile, credito di una determinata quantità di cose fungibili o credito alla consegna di una cosa mobile determinata;
- quanto agli elementi di documentazione del credito, il solo requisito della prova scritta, nel senso ampio in cui questo requisito è inteso, ma con esclusione di quelle vere e proprie ipotesi di procedimento monitorio puro previste dalla legge;
- quanto al momento finale in cui può essere richiesta, il momento della precisazione delle conclusioni;
- quando al momento iniziale occorre distinguere: la richiesta dell’ordinanza di ingiunzione pura e semplice, non munita di provvisoria esecutorietà, potrà essere richiesta sin dalla prima udienza di comparizione; la richiesta di provvisoria esecutorietà sarà invece possibile nella prima udienza di comparizione solo in ipotesi di contumacia del convenuto, mentre, ove questi si sia costituito, occorrerà attendere la prima udienza di trattazione onde consentirgli di sollevare le eccezioni;

2. la provvisoria esecutorietà dell’ordinanza “è dichiarata ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642 c.p.c., nonché, ove la controparte non sia contumace, quelli di cui all’art. 648 c.p.c.”.
Alcuni punti fermi sono:
- in ipotesi di contumacia del convenuto, l’unico parametro per la dichiarazione di provvisoria esecutorietà è costituito dall’art. 642 c.p.c., mentre al di fuori di tali condizioni può essere concessa “se gli è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, previa, se del caso, imposizione di cauzione;
- in ipotesi di costituzione del convenuto il mancato richiamo dell’art. 6482 c.p.c. esclude che l’ordinanza possa essere dichiarata provvisoriamente esecutiva;

3. in ipotesi di contumacia del convenuto pertanto l’ordinanza di ingiunzione è dichiarata provvisoriamente esecutiva solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642 c.p.c.

4. in ipotesi di controparte costituita la provvisoria esecutorietà dell’ordinanza di ingiunzione è subordinata al ricorrere dei presupposti solo dell’art. 648 c.p.c.
Il richiamo solo al primo comma dell’articolo 648 impone di ritenere che, ove il convenuto si sia costituito, il giudice possa e debba emanare ordinanza di ingiunzione esecutiva unicamente quando i fatti costitutivi del credito siano provati documentalmente o non siano contestati, e le eccezioni sollevate dal convenuto non siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione nonché, probabilmente, appaiano prima facie infondate;

5. a differenza del decreto ingiuntivo, il quale non può essere revocato liberamente dal giudice istruttore nel corso del giudizio di opposizione, ma solo dichiarato nullo con sentenza anche non definitiva per difetto dei presupposti (generali o) speciali di ammissibilità, l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. “è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili”: ne segue non solo la rilevantissima conseguenza pratica che la revoca dell’ordinanza di ingiunzione esecutiva costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta, ma anche che l’ordinanza è destinata a essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena sia essa di accoglimento sia essa di rigetto;

6. l’ordinanza di ingiunzione è destinata a consolidarsi e a divenire immutabile, alla stessa identica stregua del decreto ingiuntivo, ove il giudizio a cognizione piena, nel cui corso è stata emanata, si estingua per rinuncia agli atti o per inattività delle parti;

7. spazio per l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione intanto si potrà avere in quanto il processo non sia maturo per la decisione.
Ciò significa che l’ordinanza potrà aversi:
- ogni qual volta i presupposti giustifichino l’accoglimento solo di una parte del più ampio contenuto della domanda;
- quando la domanda possa essere completamente accolta, ma il convenuto costituito abbia sollevato eccezioni non fondate su prova scritta o di pronta soluzione;
- quando il convenuto non sia contumace e la domanda non possa essere accolta unicamente perché fondata sulle prove scritte attenuate e non su prove valide in un processo a cognizione piena;
quando il convenuto sia contumace e la domanda possa essere totalmente accolta non in base alle prove valide in processo a cognizione piena, ma bensì solo in base alle prove scritte attenuate;

8. quanto infine alla natura del provvedimento, si può dire che si è alla presenza di un provvedimento sommario con attitudine al giudicato (se del caso nella forma della preclusione pro iudicato).

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