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Il sequestro conservativo: funzione ed effetti


Le disposizioni del codice civile, inserita nel capo V relativo ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, consentono di individuare con estrema chiarezza la funzione della misura cautelare in esame: il sequestro conservativo, come l’azione surrogatoria e quella revocatoria, sono istituti aventi la finalità di “conservare” il patrimonio del debitore che è posto a garanzia dell’adempimento delle sue obbligazioni.
È comunque opportuno osservare fin da ora che, nonostante questa comune finalità, i tre istituti hanno natura e presupposti molto diversi: mentre l’azione revocatoria mira a conservare il patrimonio del debitore rendendo relativamente inefficaci ex post gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in frode ai creditori, il sequestro conservativo mira ad assolvere la stessa funzione, ma tramite una tecnica preventiva, tendente ad impedire che tali atti vengano posti in essere.
L’art. 671 c.p.c. dispone che: “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Le modalità con cui il sequestro realizza la conservazione della garanzia patrimoniale sono descritta dall’art. 2906 c.c. secondo cui “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento”.
Il sequestro conservativo costituisce, quindi, un vincolo giuridico sui beni del debitore: si tratta di inefficacia relativa degli atti di disposizione del bene, in quanto il creditore non perde la disponibilità giuridica del bene oggetto di sequestro, e i suoi atti di disposizione, validi ed efficaci tra debitore e terzo, risultano inopponibili al creditore sequestrante.
Il sequestro conservativo mira ad assicurare la fruttuosità pratica di una futura espropriazione forzata: il sequestro conservativo strumentale ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, sentenza che potrà avere attuazione coattiva nella forma dell’espropriazione forzata.
È da notare che l’indisponibilità creata dal sequestro conservativo, pur essendo modellata su quella del pignoramento, è diversa da questa: il pignoramento crea, come si suol dire, un vincolo a porta aperta di cui si potranno giovare non solo il creditore procedente, ma anche tutti i creditori intervenuti nel processo di espropriazione, il sequestro conservativo crea invece un vincolo a porta chiusa di cui si può giovare solo il creditore sequestrante e non anche gli altri creditori del debitore sequestrato.
Una volta che il creditore sequestrante abbia ottenuto una sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte automaticamente in pignoramento.
L’ambito di applicazione del sequestro conservativo, stante la sua funzione di garantire la fruttuosità pratica della futura espropriazione forzata, coincide con l’ambito proprio di tale specie di esecuzione.

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