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L’attuazione dei provvedimenti cautelari


Il tema della attuazione dei provvedimenti cautelari diverse dai sequestri di ed in ispecie dell’attuazione dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., è la tema che prima della l. 353/90 non trovava alcuna disciplina specifica: la sua soluzione era rimessa tutta all’interpretazione.
Le scelte di fondo operate dal legislatore del 1990, possono così essere riassunte:
- l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 ss. c.p.c.;
- l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, al rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti;
- ogni altra questione diversa da quelle strettamente strumentali all’attuazione delle misure cautelari va proposta nel giudizio di merito;
- l’esecuzione dei sequestri continua ad essere disciplinata dagli artt. 677 ss. c.p.c.;
- nulla continua ad essere disposto riguardo all’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi non suscettibili di essere attuate attraverso la tecnica dell’esecuzione forzata in via surrogatoria, tramite un terzo (il problema era stato preso in considerazione da numerose proposte di riforma: tutti questi progetti prevedevano che fossero abrogate le parole “a difesa della proprietà, del possesso o del credito” dall’articolo 388 c.p.).
La nuova disciplina attribuisce natura di esecuzione forzata speciale all’attuazione delle misure cautelari.

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