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Tipologia di provvedimenti cautelari soggetti alla disciplina degli art. 669 bis ss. c.p.c.


L’indagine deve ora avere ad oggetto il significato dell’estensione della disciplina del procedimento cautelare in generale “agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile alle leggi speciali”, in quanto compatibili.
Riguardo a talune misure cautelari si può notare:
- nessun problema pone l’assegno provvisorio di alimenti previsto dall’art. 446 c.c., ove sia ricostruito alla stregua dell’opinione prevalente nel senso di misura cautelare anticipatoria tipica;
- gli artt. 1109, 1137, 2378, 2287 c.c. nel prevedere l’impugnazione giudiziale delle delibere a maggioranza dei partecipanti di una comunione, delle delibere dell’assemblea del condominio, delle delibere dell’assemblea della società per azioni, della deliberazione di esclusione del socio disposta dalla maggioranza dei soci di una società di persone, dispongono tutti che il giudice possa sospendere l’esecuzione della delibera impugnata; gli strettissimi termini di decadenza, entro i quali tutte queste impugnazioni devono essere proposte, inducono ad escludere che il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione possa essere richiesto ante causam; fatta questa eccezione, troverà in piena applicazione in tutta la disciplina prevista dagli artt. 669 bis ss. c.p.c.;
- l’art. 2409 c.c. prevede che i soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale, il pubblico ministero, ecc…, in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori, possono attivare un procedimento a seguito del quale il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società e, se le irregolarità denunziate sussistono, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari; il procedimento assume nella sostanza struttura di procedimento sommario-semplificato-esecutivo;
- le norme del codice di procedura civile relativi ai procedimenti cautelari sono state espressamente richiamate quanto al rilascio del sequestro e dell’inibitoria provvisoria previsti dagli artt. 162 e 163 l. dir. aut.;
- le norme del codice di procedura civile relative procedimenti cautelari sono state espressamente richiamate quanto al rilascio dei sequestri e inibitorie previste dalla legge sui brevetti dalla legge sui marchi;
- l’art. 18 è l. 300/70 prevede una misura cautelare tipica a favore del sindacalista interno licenziato; a seguito dell’entrata in vigore della l. 353/90 la domanda cautelare dovrà ritenersi proponibile anche ante causam; l’ordinanza di reintegra sarà soggetta a reclamo; l’ordinanza diverrà inefficace sempre che con sentenza di primo grado sia dichiarata la legittimità del licenziamento, e sarà revocabile in ogni tempo per “mutamenti nelle circostanze”;
- la l. 990/69 prevede una particolare misura cautelare tipica emanabile dal giudice istruttore civile o penale a carico della società assicuratrice RCA ove il danneggiato si sia venuto a trovare in stato di bisogno a causa del sinistro; essa potrà essere richiesta anche ante causam al giudice civile competente per il merito; il procedimento per il rilascio, l’efficacia del provvedimento negativo, l’inefficacia del provvedimento di accoglimento, la sua  revocabilità, la sua attuazione e la sua reclamabilità saranno tutti disciplinati dal codice di procedura civile;
- la l. 54/2006 ha espressamente affermato la reclamabilità alla Corte d’appello dei provvedimenti con cui il Presidente del tribunale dispone nell’interesse dei coniugi e della prole nell’udienza presidenziale del giudizio di separazione personale.

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