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L’applicazione degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ai procedimenti possessori


Secondo la giurisprudenza, i procedimenti possessori, prima della l. 353/90, andavano ricostruiti secondo il seguente schema: il procedimento si articolava in due fasi; iniziava con ricorso da proporsi innanzi al pretore competente; il ricorso era l’atto tramite il quale si proponeva domanda giudiziale idonea a reggere entrambe le fasi del processo; la prima fase era a carattere sommario ed era destinata sempre concludersi con ordinanza resa in contraddittorio; la seconda fase si svolgeva nelle forme del processo ordinario di cognizione e si concludeva con sentenza appellabile; l’ordinanza conclusiva della prima fase diveniva inefficace in caso di estinzione della seconda fase, era modificabile e revocabile nel corso della seconda fase ed era assorbita la sentenza.
Secondo un orientamento prevalentemente dottrinario e minoritario, il procedimento possessorio andava ricostruito nel senso di procedimento sommario-semplificato-esecutivo a struttura non cautelare, svolgentesi in un’unica fase sommaria urgente destinata a concludersi con ordinanza in contraddittorio.
Su questa situazione è intervenuta la novella operata dalla l. 353/90 che ha previsto che “il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis ss. c.p.c. e seguenti in quanto compatibili”.

Le soluzioni emerse in dottrina e giurisprudenza dopo la entrata in vigore della novella si sono mosse secondo due diverse linee ricostruttive tra loro profondamente divaricate:
- secondo l’interpretazione che si muoveva nell’ottica tradizionale per la quale è in ogni caso necessaria una definizione del giudizio con sentenza, si avevano le seguenti conseguenze: la fase sommaria costituiva fase da percorrere necessariamente; il ricorso era atto introduttivo tuttora idoneo a reggere sia la fase di merito, da svolgersi nelle forme del processo ordinario di cognizione e destinata a concludersi con sentenza, sia la fase urgente, da svolgersi nelle forme sommarie e destinata a concludersi con ordinanza.
Data la ricostruzione del procedimento sulla falsariga dei provvedimenti cautelari richiesti in corso di causa, non trovavano applicazione gli artt. 669 septies e 669 octies c.p.c. mentre compatibili con la struttura del procedimento erano il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., la revoca e la modifica di cui all’art. 669 decies c.p.c. e le modalità di attuazione di cui all’art. 669 duodecies c.p.c.;
- se invece i procedimenti possessori erano intesi come processi sommari-semplificati-esecutivi a tutela di una situazione fattuale di appartenenza che rileva solo a determinati effetti, processi insuscettibili di sfociare in provvedimenti di merito a cognizione piena con attitudine al giudicato, allora si avevano queste conseguenze: il processo possessorio si svolgeva in una fase a carattere sommario, attuantesi nelle forme di cui agli artt. 669 bis, 669 ter, 669 sexies c.p.c.; il provvedimento di rigetto soggiaceva alla disciplina dell’art. 669 septies c.p.c.; il provvedimento di accoglimento non doveva fissare il termine per l’inizio dell’inesistente giudizio di merito cognizione piena, era attuabile ai sensi dell’articolo 669 duodecies c.p.c.; sia il provvedimento di accoglimento che quello di rigetto erano reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
I provvedimenti in ogni caso erano privi dell’efficacia preclusiva propria del giudicato ed inidonei comunque a dettare una disciplina definitiva in ordine al godimento del bene.

Ad una situazione qui è accordata tutela ripristinatoria, salvo vederla cedere a fronte dell’accertamento del contrastante diritto, corrispondeva la previsione di un processo sommario, sganciat dall’accertamento in concreto del periculum, destinato a sfociare in provvedimenti sommari dotati di efficacia esecutiva, la quale sarebbe venuta meno solo nel caso in cui in un successivo giudizio avente ad oggetto il diritto al godimento del bene controverso il soggetto, vittorioso nel giudizio possessorio, risultasse soccombente; sulla base di tali elementi i provvedimenti possessori dovevano qualificarsi quali provvedimenti sommari non cautelari e privi di idoneità al giudicato.

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