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Nessi di dipendenza giuridica tra rapporti sostanziali e il problema della efficacia riflessa


Il vero “problema” dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza (o del giudicato) civile, è destinato a sorgere con riferimento ai terzi titolari di rapporti oggettivamente e soggettivamente diversi da quello oggetto immediato della sentenza, ma ad esso legati da nessi di dipendenza giuridica a livello di diritto sostanziale: cioè i terzi titolari di rapporti non autonomi (perché dipendenti) e non incompatibili (perché non aventi elementi oggettivi identici con quello oggetto della sentenza e/o non coesistenti nello stesso momento temporale).
È il fenomeno della cosiddetta pregiudizialità/dipendenza.
Esso ricorre ogni qualvolta un rapporto costituisce elemento in senso ampio della fattispecie da cui deriva un altro rapporto.
Ove i soggetti del rapporto pregiudiziale e del rapporto dipendente coincidano, l’art. 2909 c.c. impone di ritenere che l’accertamento del rapporto pregiudiziale faccia stato, tutti gli effetti, anche nel secondo processo relativo al rapporto dipendente.
Ove invece i soggetti del rapporto pregiudiziale siano parzialmente diversi rispetto ai soggetti del rapporto dipendente, sorge il problema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza (o del giudicato) civile.

In particolare:
- in alcune ipotesi il legislatore, nella stessa norma in cui individua l’esistenza di nessi di dipendenza sostanziale tra rapporti, ricollega a tali nessi il manifestarsi dell’efficacia (riflessa) della sentenza nei confronti del terzo titolare di rapporto dipendente;
- in altre ipotesi il legislatore, nella norma in cui individua l’esistenza di nessi di dipendenza sostanziale tra rapporti, nulla dice circa il manifestarsi o no dell’efficacia (riflessa) della sentenza nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente;
- in altre ipotesi ancora, il legislatore prevede che il terzo titolare del rapporto dipendente, ove non abbia partecipato, o non sia stato messo in condizione di partecipare, al processo avente ad oggetto il rapporto pregiudiziale, possa sottrarsi al vincolo della precedente decisione provando nel secondo processo, relativo al rapporto dipendente, che esistevano “ragioni” sufficienti per un diverso accertamento del rapporto pregiudiziale;
- in tutte le ipotesi, infine, in cui il fenomeno della pregiudizialità/dipendenza si accoppia al fenomeno della solidarietà, l’art. 1306 c.c. esclude che la sentenza resa sul rapporto pregiudiziale possa avere efficacia contro il terzo coobbligato solidale soggetto passivo del rapporto giuridicamente dipendente;
- quanto ai rimedi, l’art. 404 c.p.c. presuppone il manifestarsi dell’efficacia riflessa e riserva l’opposizione di terzo revocatoria, soggetta a ristretti termini di decadenza e limitata all’ipotesi in cui la sentenza sia l’effetto di dolo o collusione delle parti a danno del terzo, ai creditori e agli aventi causa, ancorché una prassi interpretativa ritenga che il rimedio in esame sia esperibile da tutti i terzi titolari di rapporti giuridicamente dipendenti soggetti all’efficacia riflessa.

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