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Gestione di interessi e tutela dei diritti: assenza di un modello generale di processo


Previsione di una miriade di processi speciali tipici

Il nostro ordinamento non conosce invece un modello generale di processo della specie ora delineata, idoneo ad assicurare ad un tempo sia l’efficace gestione degli interessi sia la piena tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili della persona umana.
Il nostro legislatore, al posto di un unico modello generale, ha previsto e continua a introdurre una miriade di processi speciali tipici:

1. Fra i processi che rispondono in modo complessivamente adeguato all’esigenza di assicurare ad un tempo sia l’efficace gestione di interessi sia la piena tutela giurisdizionale dei diritti o status incisi da tale gestione, è da ricordare soprattutto il processo di interdizione e inabilitazione.
L’efficace gestione dell’interesse dell’incapace e della collettività è assicurata, oltre che dalla sentenza, anche dal potere di nominare un tutore o un curatore provvisorio a seguito di un’istruzione preliminare.
La tutela piena dello status dell’interdicendo o inabilitando è assicurata dalla necessità che il processo non si possa mai concludere con l’emanazione dei suindicati provvedimenti sommari urgenti, ma si debba svolgere nelle forme proprie della cognizione piena.

2. Come si è detto, molte volte la previsione di processi speciali si rivela del tutto carente sul piano delle garanzie.
A titolo di esempio:
- il giudizio di dichiarazione di adozione, conseguenza del quale è l’acquisto da parte del minore dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine.
Si tratta di un tipico processo funzionale alla gestione dell’interesse del minore e ad un tempo costitutivo e ablativo di status.
Il processo si articola in un primo grado diretto a verificare le condizioni dell’adozione, dopo di che “senza altra formalità di procedura” si provvede all’adozione con sentenza in camera di consiglio;
- i procedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera per malattia mentale prevedono che il ricovero del essere disposto con provvedimento del sindaco su proposta motivata di un medico; che il provvedimento del sindaco del ma essere convalidato da parte del giudice tutelare; che chiunque vi abbia interesse possa reclamare in ogni tempo al tribunale contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare; che il tribunale debba pronunciarsi in camera di consiglio.

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