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Il pignoramento mobiliare presso il debitore


Nel pignoramento mobiliare presso il debitore “l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto (consegnatigli dal creditore), può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti; può anche ricercare le sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.
La realizzazione di questa specie di pignoramento può comportare la legittima violazione della libertà di domicilio per la necessità di vincere le resistenze possessore del debitore.
Emerge con chiarezza che il debitore è privato di quella tutela possessoria che gli garantirebbe l’azione di spoglio.
L’ufficiale giudiziario pignora i beni che in essi rinviene senza dover effettuare alcuna indagine in ordine al se i beni stessi siano di proprietà del debitore o di terzi.
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nei limiti del presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.
Individuate le cose da assoggettare a pignoramento, “l’ufficiale giudiziario radici delle sue operazioni processo verbale”.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria nelle ventiquattr’ore dal compimento delle operazioni; il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione entro 2 giorni deve essere presentato al presidente del tribunale per la designazione del giudice dell’esecuzione.
La circostanza che oggetto del pignoramento siano beni mobili rende necessario, ai fini dell’effettività del vincolo di indisponibilità, che i beni pignorati siano sottratti al possesso del debitore e affidati a un custode.

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