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Creditori intervenienti muniti e non muniti di titolo esecutivo


Solo i creditori muniti di titolo esecutivo:
- possono, al pari del creditore pignorante, provocare la vendita forzata presentando istanza;
- devono prestare il loro consenso ai fini dell’estinzione del processo per rinuncia agli atti, prima della vendita o dell’assegnazione;
- possono evitare l’estinzione del processo per inattività, prima della vendita o dell’assegnazione.
Quanto ai creditori non muniti di titolo esecutivo, essi, nella fase espropriativa, hanno diritto (al pari dei creditori muniti di titolo) ad essere ascoltati nell’udienza fissata per provvedere in ordine alle modalità della vendita nonché, una volta avvenuta la vendita o l’assegnazione:
- hanno diritto partecipare alla distribuzione della somma ricavata alla stessa stregua dei creditori muniti di titolo esecutivo;
- devono prestare il loro consenso ai fini dell’estinzione del processo per rinuncia agli atti;
- possono evitare l’estinzione del processo per inattività.
Ciò che scolpisce la differenza di poteri tra creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo è che nella fase espropriativa solo i creditori muniti di titolo esecutivo hanno pienezza di poteri, mentre nella fase statisfattiva i creditori non muniti di titolo esecutivo hanno poteri del tutto identici a quelli dei creditori muniti di titolo.

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