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La vendita forzata: art. 2920 c.c.


Ai sensi dell’art. 2920 c.c. “se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita; resta ferma la responsabilità del creditore procedente di malafede per i danni e le spese subite”.
In sostanza in questa ipotesi accade che del ricavato della vendita di un bene del terzo vengano ad arricchirsi i creditori del debitore esecutato e (e lo stesso debitore esecutato); mentre l’esclusione di qualsiasi azione contro l’aggiudicatario in buona fede risponde ai principi generali, l’esclusione dell’azione di indebito arricchimento contro i creditori cui sia stata distribuita la somma ricavata dalla vendita del bene del terzo costituisce una deviazione dai principi generali e si giustifica unicamente sulla base della volontà del legislatore di assicurare la stabilità della distribuzione del ricavato.
È appena il caso, poi, di notare che al terzo rimane aperta la possibilità di una azione di indebito arricchimento contro il debitore, ancorché una simile possibilità non appaia molto fruttuosa.

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