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L’opposizione di terzo all’esecuzione


L’opposizione di terzo all’esecuzione da luogo a un processo a cognizione piena.
Si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione allo scopo di consentire a questi di pronunciarsi sull’istanza di sospensione che, pressoché sempre, sarà contestualmente proposta.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver convocato le parti, se queste non raggiungono un accordo, quando è competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all’istruzione della causa; altrimenti fissa all’opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’ufficio giudiziario competente per valore.
Oggetto immediato del processo è l’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di espropriare i beni del terzo opponente perché non soggetti alla responsabilità patrimoniale per debiti del debitore.
Titolo, causa petendi, della domanda di opposizione è la titolarità da parte del terzo di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento opponibile al creditore o comunque di un diritto prevalente rispetto a quello del creditore.
Il rigetto dell’opposizione del terzo non significa necessariamente difetto di proprietà del terzo, potendo anche significare solo soggezione del bene del terzo a responsabilità per debiti del debitore esecutato.
È da notare che, mentre nell’espropriazione immobiliare, stante l’effetto sempre ed esclusivamente derivativo della vendita o dell’assegnazione forzata, l’opposizione di terzo si atteggia come rimedio facoltativo, potendo sempre il terzo rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario o dell’assegnatario; nell’espropriazione mobiliare, invece, stante la possibilità per l’aggiudicatario o per l’assegnatario ha di acquistare a titolo originario, l’opposizione di terzo si atteggia come rimedio necessario.

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