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Distribuzione del ricavato in caso di concorso di più creditori


Più complessa è la distribuzione del ricavato in caso di concorso di più creditori.
In tale ipotesi le linee generali del sistema sono le seguenti: se vi è accordo fra il debitore e i creditori la distribuzione avviene sulla base di tale accordo; se non vi è accordo, allora si aprirà la strada alle opposizioni in sede di distribuzione con conseguente sospensione necessaria della distribuzione e la distribuzione avverrà sulla base dell’accertamento giurisdizionale contenuto nella o nelle sentenze che si pronunciano sulle opposizioni.
Nell’espropriazione mobiliare la procedura è la seguente: se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione provvede in conformità, a meno che il debitore non si opponga al piano concordato proponendo opposizione in sede di distribuzione; se i creditori non raggiungono l’accordo, ciascun creditore può chiedere al giudice che si proceda alla distribuzione: in tal caso il giudice dell’esecuzione procederà egli stesso a redigere un progetto di distribuzione da sottoporre all’esame dei creditori e del debitore i quali potranno o approvarlo o proporre opposizione in sede di distribuzione.
Nell’espropriazione immobiliare la procedura la seguente: entro 30 giorni dal versamento del prezzo il giudice dell’esecuzione provvede d’ufficio a formare un progetto di distribuzione che deposita in cancelleria, affinché possa essere esaminato dai creditori e dal debitore e fissa l’udienza per la loro audizione; all’udienza o il progetto è approvato o si raggiunge un diverso accordo tra creditori e debitori o si propongono opposizioni in sede di distribuzione.

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