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L’espropriazione dei beni indivisi


Se i comproprietari sono tutti debitori nei confronti dell’unico creditore, allora non sorge problema alcuno: il creditore agisce espropriando i beni che si trovano in regime di comproprietà, seguendo le regole generali.
Problemi non secondari sorgono invece quando il creditore sia tale solo nei confronti di uno o di alcuni dei comproprietari.
In tal caso sorge il problema di separare la quota del debitore da quella degli altri comproprietari.
L’art. 5992 c.p.c. impone che si dia avviso del pignoramento agli altri comproprietari; l’effetto della notificazione di tale avviso è l’inefficacia, nei confronti del creditore pignorante, di un eventuale separazione della quota del creditore avvenuta senza ordine del giudice.
Perché il processo di espropriazione possa procedere è necessario che, con lo stesso avviso di cui si è detto o con altro atto separato, i comproprietari siano tutti citati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione.
All’udienza il giudice dell’esecuzione può disporre secondo le seguenti tre modalità:
- quando è possibile provvedere alla separazione in natura della quota spettante al debitore.
È da ritenere che la separazione in natura sia sempre possibile in presenza di accordo dei comproprietari: in tal caso, nella sostanza, si avrà una divisione consensuale; in mancanza di accordo dei comproprietari, la separazione in natura sarà invece possibile solo se i beni oggetto di comproprietà sono beni mobili fungibili, cioè beni facilmente separabili: in tal caso contro l’ordinanza che dispone la separazione sarà esperibile il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi;
- se la separazione non è possibile il giudice, sulla base di una valutazione di opportunità, deve scegliere se disporre la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione giudiziale; la vendita della quota indivisa non è possibile quando è necessario il consenso degli altri comproprietari e deve comunque rispettare l’eventuale diritto di prelazione degli altri comproprietari;
- la divisione giudiziale ha luogo nelle forme previste dagli artt. 784 ss. c.p.c.; l’eventuale patto di rimanere in comunione è inefficace, cioè inopponibile al creditore pignorante.
Se si deve procedere alla divisione, il processo esecutivo è sospeso ex lege finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza di primo grado passata in giudicato o d’appello.

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