Skip to content

L’esecuzione forzata in forma specifica


L’esecuzione forzata in forma specifica si differenzia dall’espropriazione forzata perché l’oggetto dell’esecuzione coincide con l’oggetto dell’obbligo, mentre l’espropriazione forzata normalmente ha ad oggetto, almeno nella sua prima fase espropriativa, beni del debitore oggetto della responsabilità patrimoniale e non il bene oggetto dell’obbligo inadempiuto.
Prima di esaminare analiticamente l’esecuzione forzata per consegna o rilascio e l’esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare sono opportune alcune osservazioni generali, valide per entrambe queste specie di esecuzioni:
da parte di taluno è stato sostenuto che le norme in tema di esecuzione forzata in forma specifica sarebbero norme di stretta interpretazione, in quanto tali specie di esecuzione forzata, non consentendo l’intervento dei creditori, avrebbero in sé connaturato il rischio di soddisfare l’avente diritto in via privilegiata rispetto ad altri creditori del comune debitore.
Il rilievo è inesatto: l’esecuzione forzata per consegna o rilascio ha sempre ad oggetto beni che sono già fuoriusciti dal patrimonio del debitore e quindi non fanno più parte di quella responsabilità patrimoniale in ordine alla quale soltanto è possibile parlare di concorso di creditori.
È inoltre da considerare che il legislatore ha avuto l’accortezza di disciplinare e risolvere con attenzione l’unica vera ipotesi possibile di conflitto: il contrasto tra l’avente diritto alla consegna di un bene mobile e i creditori che abbiano già pignorato lo stesso bene; “l’avente diritto alla consegna, se risulterà, e solo se risulterà, vittorioso nel giudizio di opposizione di terzo all’espropriazione, potrà, dopo avere separato il bene mobile dal pignoramento, ottenere la consegna del bene, altrimenti sarà costretto a cedere nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’espropriazione.
Escluso che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio possa mai portare attentato al principio della par condicio creditorum, occorre ora esaminare sin simile attentato possa venire  dall’esecuzione forzata di obblighi di fare o di disfare.
Qui il discorso può essere molto più semplice e più rapido, nell’esecuzione forzata di obblighi di fare e disfare il problema si pone, per un verso, rispetto alla costruzione dell’opera, per altro verso, per la distruzione dell’opera.
È agevole però notare che le spese dell’esecuzione dell’opera sono anticipate dal creditore e questi, allorché voglia rivalersene nei confronti dell’obbligato, non potrà sfuggire al regime del concorso dovendo, in ipotesi di inadempimento, mettere in moto un processo di espropriazione forzata.
Quanto all’esecuzione forzata di obblighi di disfare, è da dire che l’opera illegittimamente eseguita non fa parte legittimamente del patrimonio del debitore e quindi della responsabilità patrimoniale.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.