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La nozione di fungibilità/infungibilità nell'esecuzione forzata


Sempre a livello di osservazioni generali è opportuno notare il diverso significato che la nozione di fungibilità/infungibilità è chiamata ad assolvere nelle due specie di esecuzione forzata in forma specifica in esame.
Nell’esecuzione forzata per consegna o rilascio rileva la infungibilità del bene oggetto della consegna o del rilascio, che presupposto per l’ammissibilità di tale specie di esecuzione forzata, mentre l’obbligazione è sempre fungibile, cioè surrogabile da un terzo.
Nell’esecuzione forzata di obblighi di fare o di disfare rileva la fungibilità dell’obbligazione, la sua infungibilità è limite all’ammissibilità di tale specie di esecuzione forzata.

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