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L’esecuzione forzata per consegna o rilascio


Oggetto di esecuzione forzata per consegna o rilascio possono essere solo:
- cose, e quindi non persone; ne segue che i provvedimenti in tema di affidamento di minori non sono suscettibili di essere eseguiti nelle forme dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio;
- cose determinate; il requisito della determinatezza altro non è se non la liquidità; la sua necessità vale ad escludere l’esecuzione forzata per la consegna di cose mobili determinati solo nel genere, prima della loro individuazione;
- cose determinate infungibili; al riguardo è da notare che i beni immobili sono per tradizione considerati sempre infungibili, mentre la nozione di fungibilità rispetto ai beni mobili è nozione eminentemente relativa; posto che per bene fungibile si intende il bene che è reperibile sul mercato, non è da escludersi che ove l’avente diritto alla consegna non abbia disponibilità economiche sufficienti ad acquistare un secondo bene sul mercato, il bene diventi per lui infungibile e quindi cada il limite dell’ammissibilità dell’esecuzione in esame;
- la cosa si deve trovare nella disponibilità dell’obbligato, o più esattamente, in ipotesi di beni mobili, nei luoghi in cui l’ufficiale giudiziario può ricercarla; a tale riguardo è da ricordare che il sequestro giudiziario ha proprio la funzione di assicurare la fruttuosità pratica dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio.
Funzione dell’esecuzione in esame è la sostituzione dell’avente diritto all’obbligato nella relazione tra soggetto e cosa costituita dal possesso o dalla detenzione.
Quanto alla struttura dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio:
- titolo esecutivo può essere solo uno dei titoli di cui all’art. 474 nn. 1 e 2 c.p.c., non anche gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- il precetto “deve contenere anche la descrizione sommaria dei beni”;
- giudice competente è il tribunale del luogo ove si trovano le cose.
L’esecuzione è condotta dall’ufficiale giudiziario e può esaurirsi senza che compaia il giudice, il quale è chiamato ad intervenire, emanando i provvedimenti temporanei occorrenti, ogni qual volta nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

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