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Limiti della tutela specifica e tutela risarcitoria


A conclusione dell’esame dei processi di esecuzione forzata mi sembra non inutile svolgere alcune considerazioni più generali sul tema dei limiti entro cui la tutela specifica costituisca o no una forma generale ed atipica di tutela nel nostro ordinamento.
Punto di partenza di questa riflessione deve essere il chiarimento concettuale del significato delle espressioni tutela specifica e tutela risarcitoria:
- tutela specifica: con questa espressione si indica quella tutela diretta a far conseguire al titolare del diritto quelle stesse utilità garantitegli dalla legge e non utilità equivalenti;
- tutela risarcitoria: con questa espressione si indica quella tutela diretta a fare conseguire al titolare del diritto no la stessa utilità garantitagli dalla legge, ma solo utilità equivalenti; non utilità (o il “bene dovuto”) in natura, ma solo il suo equivalente monetario.
Connaturato ad una tale forma di tutela è l’esclusione del ricorso forme di esecuzione forzata in forma specifica e l’ammissibilità solo dell’espropriazione forzata come strumento di attuazione della condanna al risarcimento del danno.
Una riflessione sulle conseguenze di una tutela accordata solo nelle forme della tutela risarcitoria consente di cogliere agevolmente che i diritti muniti solo di una tale specie di tutela, in ipotesi di violazione o inesecuzione, si convertono sempre e necessariamente in crediti di risarcimento monetario: in caso di violazione, il diritto, come diritto ad un bene o con aspettativa di una utilità, cessa sempre di esistere e si trasforma sempre nel suo equivalente monetario ovvero nel prezzo del bene o dell’utilità, ovvero in una indennità.

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