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L’art. 64 della l. 218/95 l’efficacia di accertamento


Secondo l’art. 64 della l. 218/95 l’efficacia di accertamento della sentenza straniera “è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”, solo che sussistano determinate condizioni o requisiti:
- deve trattarsi innanzitutto di una “sentenza”, cioè di un provvedimento giurisdizionale emanato da una autorità giudiziaria straniera, il quale, indipendentemente dalla forma che riceve dalla legge straniera, abbia risolto, a seguito di contraddittorio anticipato, una controversia relativa a diritti ed abbia attitudine al giudicato formale e sostanziale.
Ne segue che non hanno efficacia in Italia sentenze straniere di mero rito o aventi comunque una efficacia endoprocessuale;
- la sentenza deve essere “passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata”.
Il requisito va inteso nel senso che deve aversi riguardo all’ordinamento italiano, per determinare cosa debba intendersi per passaggio in giudicato della sentenza, e all’ordinamento straniero, per determinare se la sentenza è ancora soggetta o no a quelle impugnazioni la cui proponibilità impedisce che la sentenza possa considerarsi passata in giudicato.
Ne segue che una sentenza solo provvisoriamente esecutiva non potrebbe avere alcuna efficacia in Italia;
- il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera doveva potere “conoscere la causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano”.
Si tratta di verificare che la controversia fosse “collegata con lo Stato da cui la sentenza proviene in base ad un criterio che, se esistesse riguardo allo Stato italiano, legittimerebbe l’esercizio della giurisdizione da parte del giudice italiano”;
- l’atto introduttivo del giudizio del essere “stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo” e non devono essere stati violati i diritti essenziali di difesa.
Tali previsioni concernono tutte il rispetto del principio del contraddittorio non solo al momento dell’instaurazione del processo, ma anche durante tutto il suo svolgimento;
- la sentenza straniera non deve essere “contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato”; deve intendersi nel senso che al momento del passaggio in giudicato della sentenza straniera non dev’essere già passata in giudicato in Italia una sentenza sullo stesso oggetto e tra le stesse parti;
- al momento del passaggio in giudicato della sentenza straniera non deve pendere “un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”.
La previsione coerente con la disciplina della litispendenza internazionale;
- la sentenza straniera non deve contenere statuizioni contrarie “all’ordine pubblico” italiano.

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