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La rilevabilità delle questioni di competenza e le modalità della loro decisione


Se una causa è stata proposta davanti al giudice incompetente, il convenuto può eccepire l’incompetenza soltanto nella memoria difensiva, ovvero il giudice può rilevarla d’ufficio non oltre l’udienza di discussione e, se in competenza è stata eccepita o rilevata nei modi di cui sopra, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore ai 30 giorni per la riassunzione con rito speciale.
Molto si è discusso circa il significato dell’espressione “non oltre l’udienza di discussione” poiché ai sensi dell’art. 420 c.p.c. l’udienza di discussione ricomprende non solo la fase preparatoria ma anche quella istruttoria e quella decisoria.
Oggi a seguito dell’emanazione della l. 353/90 mi sembra che il nuovo testo dell’art. 38 c.p.c. è destinato inevitabilmente ad influenzare l’interpretazione dell’art. 428 c.p.c. nel senso di favorire l’interpretazione secondo cui anche nel rito del lavoro il momento preclusivo per il rilievo ufficioso dell’incompetenza è la prima udienza.
Quanto poi alla forma del provvedimento del giudice del lavoro in ordine alla competenza, questa è individuata nella sentenza; sentenza che sarà impugnabile con regolamento di competenza necessario o facoltativo.

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