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Le varie specie di intervento disciplinate dall’art. 105(1) c.p.c.


Ai sensi del primo comma dell’art. 105 c.p.c. “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”.
La formulazione chiarissima nel senso di prevedere che attraverso l’intervento:
- si propone una vera e propria domanda giudiziale, facendo valere un diritto in giudizio;
- la domanda è connessa con quella originaria per identità di oggetto o di titolo;
- la domanda può essere proposta nei confronti di entrambe le parti del processo originario o nei confronti di una sola di esse.

È possibile, innanzitutto, che il terzo faccia valere nei confronti di entrambe le parti del processo originario una domanda connessa per identità oggettiva del petitum; faccia valere cioè in giudizio un diritto oggettivamente identico a quello oggetto del processo originario, ma soggettivamente diverso.
Si versa in una tipica ipotesi di connessione per incompatibilità.
L’intervento volontario si atteggia come un rimedio facoltativo posto favore del terzo per evitare il formarsi di giudicati praticamente contraddittori (perché relativi allo stesso bene); determina un allargamento oggettivo del processo, poiché questo non avrà più ad oggetto solo il diritto delle parti originarie sul bene, ma anche il diritto del terzo sullo stesso bene; al terzo sono da riconoscere tutti i poteri propri di chi propone domanda giudiziale.
Lo svolgimento del processo litisconsortile sarà disciplinato alla stregua di quanto rilevato precedentemente.

La seconda ipotesi rientrante nel primo comma dell’art. 105 c.p.c. è quella in cui il terzo faccia valere nei confronti di una sola delle parti del processo originario una domanda connessa con quella originaria per identità di titolo (di causa petendi, di fatto costitutivo).
In tal caso il diritto fatto valere in giudizio dal terzo è un diritto compatibile con quello oggetto del processo originario e non legato a questo da alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico; il terzo, ove non sperimentasse intervento, non solo non sarebbe soggetto ad alcuna efficacia (diretta o riflessa) della sentenza resa fra le parti originarie, ma non sarebbe neanche legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria o revocatoria contro tale sentenza; come tale l’intervento si atteggia come un rimedio facoltativo previsto soprattutto in funzione di esigenze di economia processuale e di prevenire il formarsi di precedenti giurisprudenziali contrari; al terzo sono da riconoscere tutti i poteri propri di chi propone domanda giudiziale.
Lo svolgimento del processo litisconsortile sarà disciplinato alla stregua di quanto già rilevato precedentemente.

La terza ipotesi rientrante nell’art. 105 c.p.c. è quella in cui il terzo faccia valere nei confronti di una sola delle parti del processo originario è una domanda connessa con quella originaria e identità di oggetto e di titolo; faccia valere cioè in giudizio lo stesso diritto già oggetto del processo originario.
Per comprendere quando questo possa verificarsi occorre fare riferimento a tutte le ipotesi di deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo che non diano luogo a fenomeni di litisconsorzio necessario (litisconsorzio unitario o quasi necessario).
Il terzo, ove non sperimentasse l’intervento sarebbe soggetto solo all’efficacia favorevole, ma non anche a quella sfavorevole della sentenza pronunciata tra le parti del processo originario; come tale intervento si atteggia come un rimedio facoltativo posto a favore del terzo per prevenire il formarsi di giudicati praticamente contraddittori; l’intervento non determina un allargamento oggettivo del processo, ma solo la capacità della sentenza di produrre effetti sfavorevoli anche a danno del terzo intervenuto; al terzo sono da riconoscere tutti i poteri propri di chi propone domanda giudiziale.
Lo svolgimento del processo litisconsorti e sarà disciplinato alla stregua di quanto già rilevato precedentemente.
Sul piano terminologico la prima ipotesi di intervento è tradizionalmente indicata con l’espressione intervento principale, mentre le altre due sono spesso accomunate sotto l’espressione di intervento autonomo o intervento adesivo autonomo o intervento litisconsortile.

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