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Il ricorso in appello, l’instaurazione del contraddittorio, la costituzione del convenuto e l’appello incidentale


Sentenze appellabili sono tutte le sentenze che abbiano deciso una controversia di valore superiore a 50.000 lire.
I termini per proporre appello sono di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di 1 anno dalla pubblicazione.
L’atto d’appello va proposto con la forma del ricorso depositato in cancelleria.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici di impugnazione e le indicazioni prescritte dall’art. 414 c.p.c.; tali requisiti sono indispensabili per determinare le parti della sentenza impugnate.
In giurisprudenza si è posto con gravità il problema dell’individuazione delle conseguenze della proposizione dell’appello nella forma dell’atto di citazione:
- se la controversia in primo grado si è svolta nelle forme del rito del lavoro, intanto la proposizione dell’appello e nella forma dell’atto di citazione è idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata per decorso di termini, in quanto l’atto di citazione sia depositato entro i termini per appellare presso la cancelleria del giudice;
- se invece la controversia di primo grado si è svolta nelle forme ordinarie, l’appello è validamente proposto con atto di citazione notificato ma non depositato presso la cancelleria del giudice entro i termini per appellare.
Le soluzioni mi sembrano sostanzialmente coerenti con la disciplina in tema di rito.
In ipotesi di appello presentato con riserva dei motivi, l’appellante deve depositare, a pena di inammissibilità dell’appello stesso, i motivi presso la cancelleria del giudice entro i termini per appellare decorrenti volta a volta dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza.
Presentato in cancelleria il ricorso d’appello, si prevede un meccanismo per l’instaurazione del contraddittorio che ricalca pressoché integralmente quello previsto per il primo grado:
- in caso di notificazione del ricorso e del decreto in violazione dei termini a difesa, il giudice, ove l’appellato rimanga contumace, dovrà fissare una nuova udienza di discussione e disporre la rinnovazione della notificazione all’appellato nel rispetto dei termini minimi di difesa, mentre ove l’appellato si sia costituito dovrà, su sua richiesta, limitarsi a differire lo svolgimento dell’udienza allo scopo di consentirgli di apprestare adeguatamente le sue difese;
- in caso di mancata notificazione del ricorso e del decreto, il giudice all’udienza di discussione dovrà chiudere in rito il processo a causa della mancata attivazione del contraddittorio, a meno che l’appellato, costituitosi nonostante la mancata notificazione, non eccepisca l’invalidità.
L’appellato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, depositando in cancelleria il fascicolo e una memoria difensiva e, se propone appello incidentale, devono essere indicati “i motivi specifici su cui si fonda l’impugnazione”.
Attraverso la memoria difensiva si delimita definitivamente l’oggetto del giudizio d’appello: infatti oltre all’appello incidentale, nella memoria difensiva dovranno essere contenute a pena di decadenza sia la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte nella sentenza appellata, sia l’indicazione dei mezzi di prova nuovi di cui si chiede l’ammissione “perché indispensabili”.
La mancata costituzione dell’appellato entro il termine preclude a questi la possibilità di svolgere successivamente tali attività, ma non impedisce la sua costituzione tardiva.
In caso di proposizione d’appello incidentale, la memoria difensiva deve essere notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione; la proposizione dell’appello incidentale non comporta spostamento dell’udienza di discussione, così che l’appellante potrà replicare all’appello incidentale solo nel corso dell’udienza di discussione.


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