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Azioni di impugnativa e gravami


Sempre allo scopo di agevolare la comprensione del diritto vigente può essere utile distinguere due modelli ideali desunti dalla storia dei mezzi di impugnazione: le azioni di impugnativa e i gravami.
- le azioni di impugnativa solo i mezzi attraverso cui si denunciano su istanza della parte soccombente vizi della sentenza: esse mirano innanzitutto ad accertare l’esistenza del vizio e, in caso positivo, ad eliminare la sentenza viziata, riservando in tal caso ad una seconda fase la sostituzione della sentenza viziata; oggetto della prima fase delle azioni di impugnativa è unicamente il vizio denunciato e mai il rapporto sostanziale; rigida è in essi la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria;
- i gravami sono strumenti attraverso cui si realizza il doppio grado di giurisdizione; presupposto per il loro esercizio è unicamente la soccombenza, non la denuncia di un vizio della sentenza, da cui prescindono del tutto; la loro funzione è il provocare un nuovo giudizio sul rapporto sostanziale; la sentenza pronunciata a termine del gravame ha sempre carattere sostitutivo rispetto a quella impugnata ed essa solo è destinata ad avere efficacia esecutiva; loro oggetto è sempre e solo il rapporto sostanziale e la distinzione tra fase rescindente e rescissoria è loro del tutto estranea.

L’evoluzione storica mostra la progressiva contaminazione reciproca dei due modelli:
- utilizzazione dei gravami per fare valere i vizi, specie di attività;
- lento ma progressivo stemperamento della distinzione tra fase rescindente e rescissoria nelle azioni di impugnativa.
Il ricorso per cassazione è modellato sullo schema delle azioni di impugnativa, ma si discosta dal modello perché la sentenza che dichiara esistente il vizio non ha funzione meramente rescindente, ma anche parziale carattere rescissorio, sostitutivo là dove enuncia statuizioni positive vincolanti nella fase rescissoria.
L’appello è modellato sullo schema del gravame, ma se ne discosta sia perché richiede che nell’atto d’appello siano indicati “i motivi specifici di impugnazione”, cioè i vizi di giudizio o di attività denunciati; sia perché è utilizzato anche per fare valere nullità (errores in procedendo), con la conseguenza che si ha una modificazione della sua struttura, perché vi sarà necessariamente una fase rescindente, allo scopo di consentire la rinnovazione degli atti nulli da parte dello stesso giudice d’appello; sia perché la sentenza di primo grado è esecutiva ex lege; sia perché è in atto una tendenza a limitare le nuove eccezioni e le nuove prove in appello.

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