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La riunione delle impugnazioni separate


Nonostante le prescrizioni di legge, è possibile che, avverso la sentenza, siano proposti due appelli in forma principale; questa è un’ipotesi che non può essere eliminata dalla categoria delle possibilità e che rischia di vanificare gli sforzi del legislatore.
È un problema che il legislatore ha risolto nell’art. 335 c.p.c., il quale prevede: “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo”.
Cosa accade se l’appellato cui sia stato notificato un atto di citazione di appello principale, anziché proporre appello incidentale, propone appello principale?
La giurisprudenza ha ritenuto che in questa ipotesi patologica è possibile ugualmente la riunione delle impugnazioni separate, purché il secondo appello, proposto nella forma dell’appello principale, anziché in quella dell’appello incidentale, sia proposto nel termine previsto dalla legge per la proposizione dell’appello incidentale; verificandosi in questo modo un fenomeno di convalidazione oggettiva per raggiungimento dello scopo.
Cosa accade se la riunione delle impugnazioni non si verifica?
In questi casi la giurisprudenza, per evitare biforcazioni di decisioni, ritiene che la decisione di merito intervenuta su uno dei due appelli, proposti entrambi in via principale, rende improcedibile l’altro giudizio di appello ancora pendente.

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