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Le caratteristiche dell’appello


L’appello è un mezzo di impugnazione a motivi illimitati.
A differenza del ricorso per cassazione o della revocazione, nessuna disposizione del codice indica i motivi dell’appello.
Attraverso l’appello perciò può essere denunciato qualsiasi tipo di errore commesso dal giudice di primo grado; sia errores in procedendo, sia errores in iudicando.
L’appello è un mezzo di impugnazione riservato a chi è stato parte nel processo di primo grado.
Le parti, di comune accordo, possono ricorrere direttamente in Cassazione e saltare l’appello qualora intendano denunciare solo errores in iudicando relativi alla erronea o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, cioè in presenza di una controversia di puro diritto, in aderenza alla funzione istituzionale di normofilachia della Corte.
Le altre ipotesi di inappellabilità sono direttamente previste dal legislatore.
Sono inappellabili le sentenza pronunciata dal giudice secondo equità; le sentenze emanate a seguito di controversie individuali di lavoro di valore inferiore a cinquantamila lire; le sentenze pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi, di opposizione all’esecuzione, di terzo all’opposizione e in sede di distribuzione; le sentenze del tribunale che si sono pronunciate unicamente sulla competenza e che sono suscettibili unicamente di regolamento necessario di competenza proponibile davanti alla Corte di Cassazione; ecc…
Le conseguenze di questa tendenza a qualificare come inappellabili le sentenze di primo grado emanate in riferimento a materie considerate di giustizia minore sono estremamente gravi: la Corte di Cassazione finisce, così, con l’essere sovraccaricata di ricorsi che la distolgono dalla sua funzione istituzionale.

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