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Ipotesi in cui la struttura del giudizio d’appello non consente la piena realizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione


Il giudice d’appello da un lato riesamina solo una porzione di quello che costituì il thema decidendum e il thema probandum del giudizio di primo grado (effetto devolutivo non automatico), dall’altro lato in una serie non secondaria di ipotesi provvede ad esami non effettuati dal giudice di primo grado.
Nelle ipotesi cui si è accennato da ultimo il giudice d’appello diviene giudice di primo ed unico grado.
Si considerino in particolare i seguenti casi:
- le domande subordinate assorbite (nel giudizio di primo grado) e riproposte in appello, in caso di riforma della sentenza di primo grado sono esaminate e decise dal giudice d’appello e in primo e unico grado;
- la riforma in appello della sentenza definitiva occasionata da una questione preliminare di merito e o pregiudiziale di rito, comporta non la rimessione della causa al giudice di primo grado, ma lo svolgimento in appello di quell’accertamento dei fatti controversi non effettuato dal giudice di primo grado perché ritenuto assorbito;
- la deducibilità in appello di fatti modificativi, impeditivi, estintivi posti a base di eccezioni rilevabili d’ufficio e di fatti costitutivi operanti ipso iure posti a base della modificazione della domanda, fa sì che tali fatti siano conosciuti dal solo giudice d’appello;
- la deducibilità in appello di nuove prove ancorché nei limiti previsti dall’art. 345 c.p.c., fa sì che il giudice d’appello possa conoscere i fatti controversi in base ad un materiale istruttorio diverso da quello utilizzato dal primo giudice;
- i fatti sopravvenuti e lo ius superveniens retroattivo sono giocoforza conosciuti dal solo giudice d’appello;
infine è da ricordare che ove tramite l’appello venga denunciata una nullità verificatasi nel giudizio di primo grado la conseguenza dell’accertamento della nullità non è la rimessione - della causa al giudice di primo grado o la chiusura del processo con una sentenza di mero rito, bensì la rinnovazione degli atti nulli in appello.
Da questa analisi si deduce una conseguenza di grossa importanza: il principio del doppio grado di giurisdizione si realizza nel nostro ordinamento non in modo pieno, ma solo in via tendenziale.

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