Skip to content

L’art. 2378 c.c.: impugnazioni


L’art. 2378 c.c. (“tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza”) si rivelano il grosso interesse per la ricostruzione della specie di connessione in esame: e ciò sia perché è pacifica la sua applicabilità a ipotesi similari a quelle da esso espressamente trattate, sia perché costituisce l’unica norma processuale cui l’interprete può e deve fare ricorso per la disciplina dei processi in cui siano cumulate più domande connesse per identità del rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio.
L’esigenza che sottostà alla previsione dell’art. 2378 c.c. è quella di evitare il formarsi di giudicati contrastanti.
Tuttavia, se per un verso la contraddittorietà, a livello diacronico, è tollerata, poiché per evitarla occorrerebbe applicare sempre la regola del litisconsorzio necessario, incidendo in tal modo negativamente sulla gestibilità del processo e sulla effettività della tutela giurisdizionale, per altro verso, tale contraddittorietà non è altrettanto tollerata a livello sincronico, cioè quando i contitolari deducono in giudizio separatamente, ma contestualmente il rapporto giuridico plurisoggettivo.
In tali casi il legislatore favorisce al massimo la trattazione simultanea delle domande commesse prevedendo, all’art. 2378 c.c., l’obbligo per il giudice di riunire le cause in modo che la trattazione sia necessariamente unitaria e la decisione formalmente e sostanzialmente unica.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.